N. 00699/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00777/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2014, proposto da Soc Dicos Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Frisina presso il cui studio in Roma, via Gaetano Donizetti n. 7, è elettivamente domiciliata;
contro
-
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Umberto Garofoli ed elettivamente
domiciliata presso la sede dell’Avvocatura comunale in via Tempio di
Giove, 21;
- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio ed
elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in
Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione
Costruttori Edili di Roma e Provincia, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale
Frisina presso il cui studio in Roma, via Gaetano Donizetti n.7, è
elettivamente domiciliata;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. 106404/2013 avente ad oggetto: "chiusura del procedimento di autotutela avviato con nota prot. n. 82469/2012, ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/90 - p.d.z. a5 spinaceto - legge finanziamento n. 179/92 art. 8 - convenzione delibera c.c. 173/05"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Regione Lazio e dell’Associazione interveniente;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistono sotto il profilo del periculum in mora i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare, avuto presente che il pregiudizio prospettato dalla società ricorrente è meramente patrimoniale e tenuto conto, altresì, che la trattazione nel merito della presente controversia è stata fissata per il 28.5.2014;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) Respinge la proposta istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28.5.2014. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)