N. 00698/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00775/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2014, proposto da:
Soc Navarra Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Frisina, presso il cui studio in Roma, via Gaetano Donizetti, 7, è elettivamente domiciliata;
contro
-
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Umberto Garofoli, ed elettivamente
domiciliata presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via Tempio
di Giove, 21;
- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio ed
elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in
Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione
Costruttori Edili di Roma e Provincia, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale
Frisina, presso il cui studio in Roma, via Gaetano Donizetti, 7, è
elettivamente domiciliata;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. 107043/2013 avente ad oggetto: "chiusura del procedimento di autotutela avviato con nota prot. n. 83597/2012, ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/90 - p.d.z. b50 monte stallonara - legge finanziamento n. 493/93 art. 9 - convenzione delibera c.c. 173/05"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Regione Lazio e dell’Associazione interveniente;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistono sotto il profilo del periculum in mora i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare, avuto presente che il pregiudizio prospettato dalla società ricorrente è meramente patrimoniale e tenuto conto, altresì, che la trattazione nel merito della presente controversia è stata fissata per il 28.5.2014;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) Respinge la proposta istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28.5.2014. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)