N. 00698/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00775/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 775 del 2014, proposto da:


Soc Navarra Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Frisina, presso il cui studio in Roma, via Gaetano Donizetti, 7, è elettivamente domiciliata;


contro

- Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Umberto Garofoli, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21;
- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Frisina, presso il cui studio in Roma, via Gaetano Donizetti, 7, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n. 107043/2013 avente ad oggetto: "chiusura del procedimento di autotutela avviato con nota prot. n. 83597/2012, ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/90 - p.d.z. b50 monte stallonara - legge finanziamento n. 493/93 art. 9 - convenzione delibera c.c. 173/05"


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Regione Lazio e dell’Associazione interveniente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che non sussistono sotto il profilo del periculum in mora i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare, avuto presente che il pregiudizio prospettato dalla società ricorrente è meramente patrimoniale e tenuto conto, altresì, che la trattazione nel merito della presente controversia è stata fissata per il 28.5.2014;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) Respinge la proposta istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28.5.2014. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)