APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO SUL FONDO DELLE MOROSITA': LA GOCCIA NEL MARE DELL'EMERGENZA ABITATIVA!

Roma -

Morosità incolpevole, in Gazzetta Ufficiale il decreto

Il fondo di 20 MLN ripartito per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome. Per sanare la morosità incolpevole contributo massimo di 8mila euro

Lunedì 14 Luglio 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 di oggi 14 luglio 2014 è stato pubblicato il decreto 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulla morosità incolpevole, recante “Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”.

Il comma 5 dell'articolo 6 del DL n. 102/2013 (“Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare”) istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Inoltre, la norma di cui al comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Le risorse del Fondo devono essere assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2014

Composto da 7 articoli, il decreto pubblicato oggi in G.U. dispone che la disponibilità del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, pari per l'annualità 2014 a 20 milioni di euro è ripartita, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato nella seguente tabella:  

Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi i comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera, cui sono destinate le risorse del Fondo disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni adottino linee guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attività di cui al presente decreto ne danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Criterio di definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Criteri per l'accesso ai contributi

Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie,

verifica che il richiedente:

a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Contributo massimo di 8mila euro

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di euro 8.000,00.

Priorità nella concessione dei contributi

I provvedimenti comunali sono destinati alla concessione di contributi in favore:

a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;

b) di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;

c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica

I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Monitoraggio

Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Leggi anche: “Morosità incolpevole, le novità del decreto ministeriale in via di pubblicazione in G.U.”

DA CASA E CLIMA:

www.casaeclima.com/ar_18876__ITALIA-Ultime-notizie-morosit-incolpevole-decreto-gazzetta-ufficiale-Morosit-incolpevole-in-Gazzetta-Ufficiale-il-decreto.html

 


Ossigeno a inquilini e locatori

Di Antonio Ciccia


Boccata d’ossigeno per inquilini e, conseguentemente, per i proprietari. Lo stato erogherà somme a favore di chi, a certe condizioni e senza colpa (quindi a causa della crisi o di avversità familiari), non ha pagato i canoni di affitto. Ammonta a 8 mila euro l’importo massimo del contributo concedibile. Il tutto finanziato con 20 milioni di euro per il 2014, che alimentano il fondo delle morosità incolpevole, ripartiti su base regionale e con priorità per le regioni che si sono distinte nell’approvazione di normative per ridurre il disagio abitativo. L’inquilino potrà fare richiesta dei contributi al comune e, quindi, di fatto mantenere la casa con il sostegno statale. Lo prevede il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla «morosità incolpevole», attuativo del decreto legge n. 102/13, che stanzia ulteriori 20 milioni di euro per il 2015, in G.U. n. 161 del 14 luglio 2014.
Ripartizione. Il 30% del fondo va alle regioni virtuose (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania). Il restante 70% va a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Prendono di più le regioni che sono intervenute legislativamente, finanziando interventi di sostegno ai soggetti sfrattati. I fondi vengono ripartiti in proporzione al numero degli sfratti. Alle regioni è demandato il compito di individuare i comuni destinatari dei fondi. Se le regioni stabiliscono linee guida, dovranno comunicarle alle prefetture.

DA ITALIA OGGI:

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