DISMISSIONI ENASARCO: IL TAR DEL LAZIO SI DICHIARA INCOMPETENTE E RIMANDA AL GIUDICE CIVILE.
Dismissione Enasarco: finalmente il TAR si decide sulla giurisdizione.
Rilevata la competenza del giudice civile e, pur riconoscendo la Fondazione organismo di diritto pubblico, si dichiara incompetente.
Gli inquilini contestavano i criteri per la determinazione del prezzo, in particolare la circostanza che il prezzo applicato dall’Ente non prevedeva l’applicazione dei coefficienti di riduzione sempre sbandierati dall’Ente e dai sindacati firmatari quali: la reale categoria catastale, lo stato di manutenzione, conservazione e ubicazione degli alloggi.
In tale ricorso, così come per tutti gli altri, si contestava l’imposizione del portiere, la scelta del notaio e l’assoluta non trasparenza della vendita ecc. .
Si chiedeva altresì di applicare il D.lgs. 104/96 o la successiva 410/2001 che avrebbe permesso a migliaia di inquilini di usufruire di un loro sacro santo diritto.
Ma tali benefici si possono applicare solo ai ministri (v. vicenda Patroni Griffi).
Il TAR ha ritenuto che la vicenda che è stata sollevata non rientra nella competenza del Giudice amministrativo.
Finalmente riconoscono ad Enasarco la qualifica di organismo di diritto pubblico ma non considerano la dismissione Enasarco come dismissione di beni pubblici.
Il TAR in modo superficiale sostiene che il patrimonio di Enasarco è un bene privato (sic.)
Bisognerebbe ricordare agli illustrissimi Giudici chi l’ha comprato il patrimonio e con quali soldi è stato acquistato ?
Si sono letti le condizioni che prevedeva la legge di privatizzazione e quindi il D.lgs. 509/96?
Peccato che chi dovrebbe applicare il diritto non ha il coraggio di utilizzarlo quando si tratta di grossi interessi.
Per fortuna che lo stesso TAR considera le contestazioni mosse dagli inquilini come diritti soggettivi la cui competenza appartiene al Giudice Ordinario.
Infatti, la nota positiva che il TAR dichiarando la propria incompetenza per difetto di giurisdizione rinvia le contestazioni sulla regolarità della dismissione al Giudice Civile con salvezza degli effetti sostanziali e processuali del ricorso.
Quindi, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del TAR gli inquilini potranno riassumere la causa davanti al Giudice Civile. La vertenza legale di conseguenza non è finita perché davanti al Giudice Civile si possono impugnare tutte le violazioni a danno degli inquilini comprese le problematiche dei mutui.
Non è certo una vittoria di Enasarco, anche perché il Giudice Civile ha maggiori poteri del Giudice Amministrativo per condannare le illecite violazioni degli accordi sottoscritti.