ENASARCO: ORDINANZA STORICA DEL TAR DEL LAZIO PER GLI INQUILINI. RICONOSCIUTA LA RILEVANZA PUBBLICISTICA DELLA FONDAZIONE!
LE MENZOGNE DELL'ENASARCO.
TRA GLI ALLEGATI COPIA DELL'ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO.
COMUNICATO STAMPA
ORDINANZA STORICA DEL TAR DEL LAZIO PER GLI INQUILINI. IL TRIBUNALE RICONOSCE LA PROPRIA COMPETENZA E GIURISDIZIONE SULLE DISMISSIONI DI ENSARCO QUALIFICATO: Ente con funzione previdenziale di indubbia rilevanza pubblicistica.
Il Tar Lazio, Sezione Terza Bis, ha emesso ordinanza n. 2962/2011, in data 03.08.2011, depositata in data 4 agosto c.a. pronunciandosi in ordine al giudizio cautelare instaurato da alcuni inquilini, difesi dall’Avv. Vincenzo Perticaro, contro l’Ente Enasarco sulla vicenda relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare.
Con la suindicata ordinanza l’adito TAR, ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza. Il TAR infatti, ha asserito che, ciò che rileva non è la natura giuridica di Enasarco: “…soggetto al quale risale la paternità del provvedimento ritenuto lesivo da taluni dei suoi destinatari, ma la funzione (nella specie previdenziale) che a mezzo di esso viene svolta, la cui rilevanza pubblicistica è di immediata evidenza e che potrebbe essere compromessa, con palese pregiudizio per gli iscritti beneficiari del trattamento pensionistico, ove non si garantissero le condizioni perché l’ente in questione possa continuare ad operare…”.
Il collegio giudicante non ha ravvisato i presupposti per la sospensione dei provvedimenti impugnati con la sola giustificazione che : “…a questo fine condizione essenziale è l’equilibrio del bilancio tecnico dell’ente, che allo stato è realizzabile solo con le risorse finanziarie derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare…”.
Nel provvedimento il giudice Amministrativo afferma altresì che: “ …l’intera operazione di dismissione di detto patrimonio si svolge sotto la supervisione delle Amministrazioni pubbliche vigilanti, che non sarebbe né imponibile né tanto meno necessaria ove il tutto si riducesse ad una mera compravendita tra soggetti privati, e che invece trova ampia ed esaustiva giustificazione nella necessità di assicurare le condizioni perché l’ente possa continuare a svolgere la funzione previdenziale (di indubbia rilevanza pubblicistica) nell’interesse di una ben definita collettività di soggetti”.
Il TAR sulla questione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 38 della Legge 243/2004 ha rinviato ogni provvedimento nel giudizio di merito : “…considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare dovendo la questione di legittimità costituzionale della norma e la richiesta di rimessione degli atti, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia Europea essere esaminate nella più approfondita fase di merito” .
IL TAR HA INOLTRE COMPENSATO TRA LE PARTI IN CAUSA LE SPESE DELLA PRESENTE FASE DI GIUDIZIO.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, dichiarando la propria giurisdizione e competenza, non ha accolto le eccezioni sollevate dalla Fondazione Enasarco che ne chiedeva il rigetto per inammissibilità considerando tale Tribunale competente solo per le dimissioni degli Enti Pubblici.
Roma, 04 agosto 2011
Per l’AS.I.A. – USB
Angelo Fascetti
COMUNICATO STAMPA
L’ENASARCO DICE MENZOGNE: OPPURE NON HA LETTO BENE L’ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO.
L’Enasarco in un comunicato diffonde alcune affermazioni che non sono assolutamente menzionate nell’ordinanza del TAR.
Forse è opportuno riassumere i punti principali per aiutare lo stesso Ente a comprendere meglio cosa esattamente asseriscono i Giudici.
I Giudici amministrativi, è vero che non hanno accolto l’istanza cautelare ma, è altresì vero che contrariamente a quanto richiesto dall’Enasarco:
1) ha rigettato le richieste di inammissibilità del ricorso;
2) quindi, ha ritenuto la propria competenza e giurisdizione in materia di dismissione di un ente privatizzato (non esistono precedenti simili);
3) ha qualificato l’Enasarco come Ente previdenziale di indubbia rilevanza pubblicistica;
4) non considera la dismissione dell’Ente “…una mera compravendita tra soggetti privati…”,infatti, la vendita avviene sotto la supervisione delle Amministrazioni pubbliche vigilanti; (cfr. ordinanza pag. 3);
5) qualifica la funzione di Enasarco “ …nella specie previdenziale …la cui rilevanza pubblicistica è di immediata evidenza …”(cfr. ordinanza pag. 3);
6) non sospende la vendita perché tale evenienza per il TAR potrebbe rappresentare un palese pregiudizio per gli iscritti beneficiari del trattamento pensionistico “…ove non si garantissero le condizioni perché l’ente in questione possa continuare ad operare…” (cfr. ordinanza pag. 3);
7) conclude il TAR nell’ordinanza in merito all’illegittimità della legge che ha privatizzato l’Ente che : “… considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare dovendo la questione di legittimità costituzionale della norma e la richiesta di rimessione degli atti, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia Europea essere esaminate nella più approfondita fase di merito…”.
Ebbene, basta leggere l’ordinanza per poter accertare che in nessuna parte del provvedimento si legge quanto affermato dall’Ente “Pubblico Enasarco” e cioè che: “…ad Enasarco non si può applicare la disciplina adottata in passato dagli Enti pubblici per la dismissione del proprio patrimonio immobiliare…”.
Forse, ora, l’Enasarco potrà meglio comprendere il rovvedimento così da permettere a tutti gli inquilini una sana informazione.
Roma, 04 agosto 2011
AS.I.A.–USB
COMUNICATO DIFFUSO DALL’ENASARCO:
ENASARCO: TAR LAZIO RESPINGE RICHIESTA SOSPENSIVA VENDITE
ENASARCO: TAR LAZIO RESPINGE RICHIESTA SOSPENSIVA VENDITE = Roma, 4 ago. - (Adnkronos) - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di tre affittuari che richiedevano la sospensiva delle vendite, riconoscendo che ad Enasarco non si può applicare la disciplina adottata in passato dagli Enti pubblici per la dismissione del proprio patrimonio immobiliare. Lo rende noto la stessa Enasarco in un comunicato. Tutto ciò, sottolinea la società, «testimonia ancora una volta la validità, l'equità e la trasparenza del Piano di dismissioni immobiliari elaborato in accordo con le Organizzazioni sindacali, approvato dai Ministeri vigilanti e dalle Istituzioni, e soprattutto sostenuto dal pieno successo delle vendite e dalla preziosa collaborazione di tutti gli inquilini della Fondazione». (Sec/Col/Adnkronos) 04-AGO-11 14:10 NNN
FINE DISPACCIO
ALLEGHIAMO COPIA DEL COMUNICATO DA DIFFONDERE TRA GLI INQUILINI PER SCONFIGGERE L’ARROGANZA DI CHI PENSA CHE SI PUO’ MODIFICARE LA VERITA’ COMPRANDOSI PAGINE DEI QUOTIDIANI E SPAZI NELLE RADIO, SPENDENDO I SOLDI DEI CONTRIBUENTI.