Il governo Renzi/Lupi vuole vendere le case popolari a prezzi di mercato. Assemblee informative nei quartieri di #Livorno
Il governo Renzi, ormai chiaramente schierato dalla parte dei poteri forti e degli speculatori, con la scusa di “razionalizzare” il patrimonio ERP ha deciso di mettere all’asta gli alloggi pubblici.
Gli inquilini che vivono nelle case popolari sono a rischio sfratto. Verranno prima venduti a prezzi di mercato gli alloggi nei blocchi misti e in quelli definiti fatiscenti. Solo chi è in regola con i pagamenti potrà avere il diritto di prelazione ma solo entro 45 giorni dalla messa all’asta. Per le famiglie che non possono comprare la case non è previsto nessun obbligo di sistemazione in altro alloggio.
Contemporaneamente è in discussione la nuova legge regionale sugli alloggi ERP che prevederà un aumento anche di tre volte il canone di locazione.
Invitiamo tutti gli inquilini delle case popolari a partecipare alle assemblee organizzate nei vari quartieri dal sindacato Asia-Usb e dal comitato diritto all’abitare.
Per i quartieri Corea, Shangai, Sorgenti e Fiorentina
Giovedì 11 dicembre ore 21 presso la Circoscrizione 1 in via Gobetti
Per i quartieri La Rosa, Leccia, Salviano e Scopaia
Martedì 16 dicembre ore 18 presso il Circolo polisportivo Arci La Rosa in via Dell'Ardenza
Per i quartieri Colline, Stazione e centro
Giovedì 18 dicembre alle ore 21 presso la Circoscrisione 4 in Piazza Damiano Chiesa
Alcuni articoli del decreto che potrebbe essere approvato
Schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie in materia di procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n 47 convertito dalla legge maggio 2014, n. 80
Decretano:
Art 1 comma 1 I comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, al cui patrimonio di edilizia residenziale pubblica sia associata una aggiornata anagrafe degli assegnatari di cui all’art 4….. Qualora sussistano le condizioni atte a garantire i diritti degli assegnatari (?), nel rispetto, nel rispetto dei commi 3 e 4 del successivo art 2, procedono all’alienazione del patrimonio. A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla G.U, specifici programmi di alienazione….
Comma 2 I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50% e di quelli inseriti in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti. Possono essere inclusi nei programmi anche immobili classificabili in atto A1 A8 A9 A10 nonché locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali ecc, se l’alienazione di tali immobili è funzionale alle finalità complessive del programma.
Comma 3 Deve essere favorita altresì, la dismissione di quelli alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili dall’ente proprietario sulla base di una stima documentata dei relativi costi…
Comma 4 I programmi di cui comma 1, attuabili anche in più esercizi regionali, saranno attivati mediante bandi di vendita ad asta pubblica…
Art 2 comma 1 Il prezzo base da assumere nei bandi di vendita è determinato mediante perizia tecnica dal soggetto gestore assumendo a base della stessa il valore normale di cui art 1, comma 307, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona , dall’agenzia delle Entrate – Osservatorio del mercato immobiliare ( praticamente prezzi di mercato)
Comma 2 Gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi nei programmi di alienazione adottati ai sensi del presente decreto, in possesso dei requisiti di permanenza del sistema dell’edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali ed in regola con il pagamento dei canoni e delle spese, è riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto a seguito dell’espletamento delle procedure d’asta. La prelazione deve essere esercitata entro 45 giorni dalla comunicazione dell’esito dell’asta pubblica.
Comma 3 Ciascun ente proprietario …… individua …. le opportune misure per la salvaguardia dei diritti degli assegnatari che non intendono procedere all’acquisto e può prevedere una quota di alloggi all’uopo riservati…
Comma 4 Nel caso di immobili fatiscenti e negli altri casi previsti dalla normativa regionale, gli enti proprietari possono procedere alla dismissione in blocco dell’edificio, purché sia assicurato un alloggio idoneo agli assegnatari in possesso dei requisiti…