La proprietà non è sacra, il suo limite è la funzione sociale
La senteza di Cassazione numero 186 del 2025 cassa l'idea del Governo Italiano: la proprietà pivata può essere limitata per legge al fine di assicurarne la funzione sociale, così come chiaramente scritto nell'articolo 42 della Costituzione.
Regolamentare sugli affitti brevi si può. Ma non è solo questo il punto. Difatti, quanto stabilisce la sentenza della Corte Costituzionale numero 186 del 2025 ci racconta anche altro. Intanto la notizia: nello scontro Governo- Regione Toscana la Corte di Cassazione dà ragione a quest’ultima. Il Testo Unico Regionale infatti dava, tra le altre cose, disposizioni su limiti e regole da adottare in sede territoriale per i comuni ad alta densità turistica in materia di locazioni brevi. Un tentativo, seppur debole a nostro avviso, di contrastare i fenomeni di turistificazione e la loro incidenza sul diritto all’abitare e alla città degli abitanti.
Una sconfitta dunque per il Presidente del Consiglio dei Ministri, firmatario del ricorso, che contro i limiti alle locazioni turistiche in civili abitazione senza il cambio di destinazione di uso in struttura ricettiva extra-alberghiera (così dice il Testo Toscano), aveva investito parte del ricorso. Secondo il ricorrente infatti questa sarebbe una ingiusta limitazione alla proprietà privata. Beh la Cassazione ha stabilito che non è così, ed ha ribadito quanto scritto in Costituzione, cioè che la proprietà privata ha dei limiti eccome, e sono riscontrabili nella sua funzione sociale. Il passaggio avviene nel sesto paragrafo ed è importante, per cui lo riportiamo quasi integralmente:
6.2.– La questione promossa in riferimento all’art. 42 Cost. non è fondata.
Secondo il ricorrente, la scelta di non consentire la gestione non imprenditoriale delle strutture ricettive extra-alberghiere priverebbe i proprietari, «in modo del tutto sproporzionato e irragionevole», della possibilità di ricavare un reddito dal loro bene. In realtà, il ricorrente non tiene conto del fatto che l’obbligo posto dagli articoli da 42 a 45 non priva in assoluto i proprietari (che non vogliano assoggettarsi ad esso) della possibilità di locare l’immobile a fini turistici, (…). Dunque, le norme impugnate determinano un’ingerenza nelle libere scelte dei proprietari, seppur minore di quella paventata nel ricorso. Occorre dunque verificare la possibilità di giustificare le norme in esame ai sensi dell’art. 42, secondo comma, Cost., che consente di limitare la proprietà «allo scopo di assicurarne la funzione sociale».
Ed ecco che anni di propaganda dei Patrioti crollano miseramente. La proprietà privata non è sacra, è prevista e tutelata dalla legge nelle sue forme, e può essere soggetta a regole e limiti ai fini di assicurarne (il verbo è importante) la funzione sociale. Non vi è dunque alcuna legittimità nel consetire a pochi soggetti privilegiati (grandi proprietari, fondi di speculazione etc) di condizionare negativamente la vita di milioni di famiglie in affitto o costrette a pagare un mutuo. Altro che decreti sicurezza, altro che ladri di case: affitti insostenibili, umiliaizone dell'Edilizia Pubblica e uso del bene Casa come mero strumento finanziario sono i veri nemici di milioni di Italiani, i quali non si sentono assolutamente rappresentati dalla narrazione condotta sulla questione abitativa fin qui da questo Governo.
Asia-Usb si batte da decenni per la difesa e la promozione del Diritto alla Casa, richiamando allo stesso tempo questi principi in modo netto, in forte contrasto con quanto affermato negli anni dai vari Governi che si sono succeduti e soprattutto con l'idea di società proposta dalla Destra che governa il paese e che, finalmente, su questo tema è stata “cassata”.
A nostro avviso gioverebbe agli esponenti del Governo, in particolare il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle Infrastrutture, la lettura integrale di questa Sentenza.
Asia-Usb