Mutui: ecco come sospendere le rate

Roma -

Con la nuova moratoria prevista dalla Legge di Stabilità, c’è tempo fino al 31.12.2017 per chiedere la sospensione della quota capitale, mentre si continueranno a pagare gli interessi. Ecco nei dettagli chi e quando può beneficiarne.

 

Mutui: ecco come sospendere le rateCon la nuova moratoria prevista dalla Legge di Stabilità, c’è tempo fino al 31.12.2017 per chiedere la sospensione della quota capitale, mentre si continueranno a pagare gli interessi. Ecco nei dettagli chi e quando può beneficiarne.

 

17/07/2015

 

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Complice la crisi economica e la perdita del posto di lavoro diventa sempre più difficile continuare a pagare le rate del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Così la Legge di Stabilità 2015 ha previsto la nuova moratoria sui mutui per gli anni 2015 e 2017 e un successivo accordo tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le associazioni di consumatori ha stabilito le regole per la sospensione della sola quota di capitale del credito alle famiglie. Non sono oggetto di sospensione gli interessi però, che dovranno comunque essere pagati. Vediamo nei dettagli chi può fare richiesta e come. Chi ha contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (è esclusa quindi la seconda casa) può chiedere entro il 31 dicembre 2017 alla banca fla sospensione per un periodo massimo di 12 mesi (e solo una volta) della quota capitale delle rate mensili di pagamento. Non si pagano commissioni, né interessi di mora. Alla scadenza del periodo di sospensione, il piano di ammortamento riprende e ovviamente si allunga la durata del mutuo. Si può chiedere la sospensione delle rate del mutuo in caso di:

 

cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (tranne nei casi di risoluzione consensuale , per limiti di età con accesso alla pensione di vecchiaia, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa)sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito ( ossia gli ammortizzatori sociali in deroga, cassa integrazione, eccmortehandicap o grave o condizione di non autosufficienza sopraggiunta.

 

Solo nel caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, possono chiedere la moratoria anche i titolari di mutuo garantito da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale per 12 mesi e in relazione alla quota capitale.

In considerazione del verificarsi di tali eventi il titolare del mutuo può chiedere alla banca aderente alla moratoria la sospensione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cui vanno allegati questi documenti:

 

in caso di perdita di lavoro la lettera di licenziamento, di dimissioni o il contratto di lavoro da cui si evince la scadenza intervenutain caso di morte il certificato di decessoin caso di handicap insorto, la certificazione medica che rilascia l’ASL

 

La banca o l’intermediario che ha concesso il mutuo deve rispondere entro 20 giorni lavorativi. Per chi in passato ha già beneficiato di un periodo di sospensione per altre misure può accedere alla nuova moratoria solo se siano trascorsi almeno 24 mesi dall’avvio dell’istruttoria precedente e sono fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi di sospensione delle rate del mutuo. Non sono ammessi alla nuova sospensione invece i mutuatari morosi che hanno maturato un ritardo nel pagare le rate del mutuo superiore a 90 giorni, coloro che sono decaduto dal beneficio e chi ha stipulato una polizza assicurativa a copertura della perdita o riduzione del lavoro.