PDZ, CONFERIMENTO AI FONDI IMMOBILIARI DEGLI ALLOGGI DELLE COOP. INTERROGAZIONE AL COMUNE DEL M5S!
In allegato il testo dell'interrogazione presentata da Marcello De Vito, primo firmatario.
I consiglieri di Roma Capitale, Marcello De Vito e Daniele Frongia del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” hanno presentato il 20 novembre 2014 una interogazione al Sindaco e agli assessori competenti con richiesta di urgente risposta scritta.
L'atto riguarda il conferimento da parte del Consorzio Cooperative di Abitazione – Associazione Italiana Casa – A.I.C. Società Cooperativa a.r.l. e della Lega San Paolo Auto al Fondo Immobiliare “Housing Cooperativo Roma” gestito da POLARIS REAL ESTATE SGR S.P.A. dei complessi immobiliari siti in Roma:
a) via Fillia nn. 16/22 piano di Zona C24 Longoni;
b) via Sant’Ilario dello Ionio nn. 7/19 piano di Zona C25 Borghesiana Pantano;
c) via Roberto Lerici, nn. 40/42 piano di Zona B47 La Storta Stazione.
Con questo grave atto politico-amministrativo di conferimendo ai fondi immobiliari del patrimonio costruito nei PdZ di edilizia agevolata le istituzioni (Comune e Regione Lazio), che dovrebbero garantire i diritti dei cittadini, tentano di salvare la faccia a chi ha fatto un uso illegale dei finanziamenti pubblici fino al punto di arrivare a sfidare la stessa magistratura romana che sta conducendo un inchiesta per truffa, corruzione e concussione e che ha già sequestrato i primi 326 alloggi a Spinaceto.
Tutto a danno dell'emergenza casa che colpisce la nostra città.
Riportiamo le domande alle quali il M5S richiede risposte scritte:
- se le Società concessionarie hanno rispettato quanto previsto e statuito dalle Convenzioni stipulate con l’Amministrazione Comunale e, in primis, se sono state attuate le opere di urbanizzazione il cui obbligo di realizzazione è posto a carico del concessionario;
- se le Società concessionarie hanno rispettato quanto previsto e statuito dalle Convenzioni circa il pagamento in favore dell’amministrazione del corrispettivo delle aree concesse in diritto di superficie che andava effettuato allo scadere dei 5 anni dalla stipula delle convenzioni;
- in caso sia riscontrata la violazione dei pagamenti dei corrispettivi dei diritti di superficie, se si è proceduto o è intenzione procedere, all’incasso delle fideiussioni assicurative, cosi come previsto nelle convenzioni;
- se è avvenuta la notificazione da parte dei Notai, obbligati a comunicare a Roma Capitale qualunque atto di trasferimento, o anche di costituzione di diritto reale, relativo a porzioni immobiliari realizzate ai sensi dell’art. 35 della L. n. 865/71;
- nel caso in cui sia stato accertato il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali su tali immobili in assenza della prescritta comunicazione notarile, se siano state intraprese azioni a tutela degli interessi di Roma Capitale;
- se siano state irrogate, o se vi sia l’intendimento di irrogare, le sanzioni previste nelle convenzioni, in particolare all’art. 14 del disciplinare dell’allegato b) alla convenzione, dove si prevede che, nel caso di violazione delle convenzioni in merito alle tabelle sui prezzi massimi di cessione e di conseguente locazione, risultanti dalle modifiche apportate da appositi provvedimenti di Roma Capitale, si possa far ricorso alla risoluzione di diritto della convenzione ex art. 1456 c.c. con conseguente estinzione del diritto di superficie e retrocessione dello stesso a Roma Capitale, con pieno reintegro nel possesso ed acquisizione, ai sensi dell’art. 934 c.c., della proprietà anche dell’eventuale costruzione già realizzata.