P.D.Z. MONTE STALLONARA, RIGETTATO RICORSO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE.
P.D.Z: MONTE STALLONARA – SOC. COOP. ACLI CASTELLI ROMANI II E III. RIGETTATO IL RICORSO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE. GLI IMMOBILI SONO DEL COMUNE DI ROMA.
Roma Capitale nel 2021 aveva deliberato la revoca della Convenzione concessa alla Cooperativa il Nido e gli immobili realizzati nel P.D.Z. Monte Stallonara erano passati nella proprietà dell’Ente comunale.
Nel frattempo, le Soc. Coop. Castelli Romani II e III sono state dichiarate in liquidazione coatta amministrativa, e il commissario liquidatore nominato ha chiesto l’annullamento della Deliberazione n. 27 dinanzi al Giudice Amministrativo.
Già nel mese di aprile 2026, il TAR Lazio, sede di Roma, si era pronunciato in merito alla legittimità della Deliberazione del Comune di Roma Capitale, con riferimento al ricorso proposto per la Soc. Coop. Il NIDO.
Oggi, i Giudici amministrati si sono pronunciati anche per il ricorso proposto dalle Soc. Coop. Acli Castelli Romani II e III, rigettando il ricorso proposto cooperative, dichiarando al contempo legittimo il provvedimento assunto dal Comune.
La sentenza citata assume particolare rilievo per vari ordini di ragioni, in favore degli ex soci delle Cooperative, difesi dall’avv. Vincenzo Perticaro.
Il TAR ribadisce che la revoca del contributo pubblico determina quale effetto immediato la caducazione della convenzione, per mancanza di un requisito giustificante la concessione del diritto di superficie.
I Giudici hanno inoltre evidenziato l’illegittimità della gestione del programma edilizio, che ha visto finanche la previsione di una quarta cooperativa di cui invece non è stata dimostrata l’utilità nella gestione del piano di zona.
Il TAR si discosta totalmente dal ragionamento del Giudice Penale, ritenendo non conforme alla normativa la condotta tenuta dalle cooperative ricorrenti.
Anche in questa seconda sentenza, il TAR Lazio ricorda le funzioni di Roma Capitale, in quanto ha precisato che “spetta all’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie facoltà discrezionali e/o negoziali, valutare se e come regolare la sorte delle posizioni soggettive dei soci sulle singole unità immobiliari, oltre che, naturalmente, valutare se e come regolare (nella misura in cui ciò sia consentito dall’assetto giuridico determinato dalla deliberazione impugnata) la sorte delle posizioni giuridiche soggettive o anche delle aspettative sorte in dipendenza della stipula degli atti di prenotazione e del versamento delle somme effettuato a tale fine (e agli altri fini legati alla complessiva operazione) dai soci delle cooperative.”
Si ricorda che già in una precedente sentenza, il medesimo TAR aveva precisato che dalla documentazione era evidente come gli immobili erano stati realizzati interamente con i pagamenti effettuati dai soci nelle casse della cooperativa.
Ci si augura che l’intervento del Giudice Amministrativo sia da faro per l’agere di Roma Capitale e degli Uffici comunali coinvolti, affinché intervengano ponendo in essere misure che si dimostrino lontane dagli interessi economici delle Cooperative e dall’illegittime speculazioni edilizie, e che invece tengano in debita considerazione i diritti si cui sono titolari i cittadini, i quali invece di beneficiare di agevolazioni hanno dovuto pagare “profumatamente” una casa che ancora non è di loro proprietà.