PRESENTATA INTERPELLANZA SU ENTI PREVIDENZIALI E ENASARCO. IL GOVERNO RISPONDE BALBETTANDO!
Riportiamo sotto la Nota Stampa dell'on. Roberta Lombardi e il resoconto stenografico dell'interpellanza presentata con la risposta del sottosegretario (area PD) del Ministero del Lavoro e politiche sociali.
Dalla risposta, che commenteremo con più precisione successivamente, il balbettante on. Carlo Dall'Aringa sottosegretario del governo (PD-PDL-Scelta Civica) si è arrampicato sugli specchi per eludere i temi sollevati dando la solita impressione che distingue questa classe politica che ora ritroviamo al governo: per i poveracci la legge si applica, per i potenti la legge si interpreta.
ORA AVANTI CON LA MOZIONE E CON LA MOBILITAZIONE DI TUTTO L'INQUILINATO PER LA MORATORIA SUBITO DI TUTTI GLI SFRATTI, GLI AUMENTI DEGLI AFFITTI, DELLE DISMISSIONI SPECULATIVE E DEI MUTUI.
Vogliamo vedere da che parte staranno tutti coloro che hanno fatto del tema dell'inquilinato un veicolo per la campagna elettorale.
Non permetteremo che si ripeta quello che abbiamo già visto a novembre con l'emendamento approvato al Senato!
NOTA STAMPA
Scandalo dismissioni Enasarco, il governo non risponde
Lombardi: “Presenteremo mozione e porteremo le istituzioni dagli inquilini”
ROMA, 23 maggio 2013 – “Il sottosegretario del ministero del Lavoro e politiche sociali, Carlo Dell'Aringa, si è rifugiato nei cavilli pur di non affrontare il problema”. Così Roberta Lombardi, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, al termine dell’interpellanza urgente (n. 2/00062) sullo scandalo della dismissione degli immobili della Enasarco e sul rinnovo dei contratti di locazione degli inquilini. “Il prossimo passo – continua - sarà rappresentato da una mozione che obblighi il governo a prendere degli impegni precisi” su quella che è già una vera e propria battaglia politica per garantire i diritti degli inquilini degli enti previdenziali e per ottenere una moratoria per le famiglie sotto sfratto.
La vicenda è stata resa nota dall’interpellanza del M5S. L’Enasarco, Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ha deciso di dismettere il suo patrimonio immobiliare, stimato originariamente in 3 miliardi di euro. Ma ora vuole incassarne 4 milioni e mezzo. Le banche convenzionate, Bnl ed Mps, hanno cambiato le regole in corso – che prevedevano mutui a tassi, termini e condizioni accessibili - a discapito degli inquilini. Le classificazioni catastali dei palazzi in vendita, poi, sono risultate erronee, comportando un aumento ingiustificato del valore degli immobili, inserito nei bilanci dell’ente.
È convincimento della deputata del M5S che dietro questa vicenda si nasconda un’operazione per coprire gli investimenti ad alto rischio effettuati dall’ente per circa 1,5 miliardi di euro, di cui 780 milioni investiti nel fondo Anthracite delle Isole Cayman, garantiti da Lehman Brothers con perdite ancora da quantificare. Col risultato che dovrebbero essere gli inquilini a pagare gli azzardi finanziari dell’ente.
Inoltre c’è la posizione del segretario generale dell’Enasarco, Brunetto Bocco, che non risulta essere rappresentante di commercio - né attivo né in pensione – né, tanto meno, avendo riguardo al suo curriculum, avere i requisiti per essere eletto consigliere e conseguentemente presidente.
All’orizzonte, poi, ci sono una serie di potenziali conflitti di interesse. L’Enasarco ha siglato accordi per la dismissioni degli immobili con organizzazioni sindacali quali Sicet, Uniat, Sunia, Unione Inquilini. Ciò comporta che alcuni personaggi siedano nei rispettivi consigli di amministrazione degli enti previdenziali mentre, dall'altra parte, stipulano accordi in rappresentanza degli inquilini.
Non è, infatti, un caso che fra gli affittuari di appartamenti di Enasarco ci siano numerosi figli o persone comunque collegate ad alti dirigenti della Uil e di altre organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto gli accordi.
Fra i casi illustrati in aula ci sono anche quelli di Giuseppe Magliocco, generale di Brigata dello Scico, che risulta aver sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento di 120 metri quadri a Roma con un canone mensile di 650,76 euro. E anche il padre, Francesco Magliocco, può godere di un appartamento a Roma da 60 metri quadri pagando mensilmente 283,59 euro. A controfirmare i loro contratti è stato Donato Porreca, già presidente dell’Enasarco, condannato per corruzione dalla V sezione penale del Tribunale di Roma per la cessione del patrimonio.
Resoconto della seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 23 maggio 2013 (interpellanza n. 2-00062) riguardante case degli enti privatizzati presentata dalla deputata Lombardi e la risposta del Governo.
(Iniziative anche normative in merito alla dismissione del patrimonio immobiliare della fondazione Enasarco e degli altri enti previdenziali privatizzati – n. 2-00062)
  PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Lombardi n. 2-00062, concernente iniziative anche normative in merito alla  dismissione del patrimonio immobiliare della fondazione Enasarco e degli altri  enti previdenziali privatizzati (Vedi l'allegato A – Interpellanze urgenti). 
  Chiedo alla  deputata Lombardi se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di  intervenire in sede di replica.
  ROBERTA LOMBARDI. Sì, signor Presidente, vorrei illustrare  l'interpellanza. 
  La sottoscritta, portavoce di molte famiglie inquiline  Enasarco, chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  Premesso che con il decreto  legislativo n. 509 del 1994 gli enti previdenziali sono stati trasformati in  associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi, a  condizione che non usufruissero più di finanziamenti o altri ausili pubblici di  carattere finanziario – e vorrei sottolineare questa frase – ( ex  articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994), pur continuando a  sussistere come enti senza scopo di lucro, assumevano personalità giuridica di  diritto privato, così rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi  dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. 
  In  merito alla loro gestione, le associazioni o le fondazioni hanno autonomia  gestionale, organizzativa e contabile, sempre in relazione alla natura pubblica  dell'attività svolta, motivo per cui sono sottoposte alla vigilanza del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e  delle finanze, oltre che a quella dei Ministeri specifici competenti per ciascun  ente, nonché a quella della Corte dei conti.Pag.  29
  Il legislatore, con decreto legislativo n. 104 del 1996,  che prevede l'obbligo a vendere per INPS, INAIL, INPDAP e gli altri enti  previdenziali, tra cui Enasarco, ha deciso di disciplinare l'attività in campo  immobiliare degli enti previdenziali, secondo una specifica tabella (allegata  alla legge n. 70 del 1975) in cui era ricompressa anche Enasarco. 
  Solo  otto anni dopo, è stata approvata la legge 23 agosto 2004, n. 243, nella quale,  all'articolo 1, comma 38 – norma definita di interpretazione autentica –, il  legislatore ha stabilito che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16  febbraio 1996, n. 104, non si applicava agli enti privatizzati ai sensi del  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in  persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data  di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. 
  La Suprema Corte,  in merito a tale norma, a sezioni unite, con sentenza n. 20322 del 2006 si è  espressa affermando che tale norma, seppure formulata come norma di  interpretazione autentica, ha carattere innovativo, quindi conferma l'esigenza  di tutelare i rapporti giuridici che, secondo le leggi previgenti, avevano  previsto la prelazione o l'opzione legale a favore del conduttore qualificato.  Mi dispiace, peraltro, dover fare tutto questo lungo excursus  normativo, ma ciò rende forse rende l'idea di quanto sia stratificata la storia  di questi enti. 
  L'Enasarco ha deciso di dismettere il patrimonio  immobiliare già nel 2008 (vendita che ha avuto inizio nel 2011) e, nel farlo,  l'ente ha siglato con le organizzazioni sindacali degli accordi che si sono  dimostrati capestro per gli inquilini, visto che moltissimi di loro si sono  trovati nell'impossibilità di acquistare i rispettivi alloggi, con gravissimo  danno per gli stessi e per l'emergenza abitativa alla quale questi immobili  degli enti previdenziali avrebbero dovuto porre un argine. La fondazione  Enasarco stimava il valore del patrimonio immobiliare da bilancio in circa 3  miliardi di euro; oggi, invece, in piena crisi immobiliare, ne vuole ricavare  dalla vendita circa 4,5 miliardi di euro. 
  La dismissione del patrimonio  immobiliare di Enasarco è crescente motivo di ansia tra gli inquilini, anche  perché gli istituti di credito convenzionati con la fondazione Enasarco per aver  vinto dei bandi pubblici, Banca nazionale del lavoro Pag. 30e  Monte dei Paschi di Siena, dopo aver appunto dapprima vinto una gara pubblica e  diffuso dati mediante i quali si rendeva nota agli inquilini la possibilità di  stipulare mutui a tassi, termini e condizioni accessibili, hanno successivamente  e unilateralmente modificato tali condizioni, a discapito dei medesimi inquilini  che ora si vedono sfumare la possibilità di acquistare l'agognata casa, che  magari stanno già pagando da trenta o quarant'anni con il canone di locazione.  
  Gli immobili di proprietà di Enasarco richiamano un'architettura di tipo  economico, sul genere, per impianto strutturale ed architettonico, per materiali  e finiture, di quelle adottate per i complessi intensivi di edilizia  economica-popolare, che rientrano nella disciplina prevista dalla legge n. 167  del 1962 e, in moltissimi casi, è stata denunciata persino la presenza di  amianto, con gravissimo pregiudizio per la salute degli inquilini stessi.  
  Sono risultate, quindi, assolutamente erronee le classificazioni catastali  dei palazzi in vendita: circostanza che potrebbe comportare un aumento  ingiustificato del patrimonio immobiliare, con indicazioni anche errate nei  relativi bilanci dell'ente. L'Enasarco vende il patrimonio privo di manutenzione  e/o ristrutturazione, imponendo agli inquilini di firmare, al momento  dell'acquisto la rinuncia a qualsiasi garanzia di legge, compresi i vizi  occulti. 
  Un sindacato, Asia Usb, e moltissimi inquilini hanno, a fronte di  tutte queste violazioni, presentato diverse denunce penali presso la procura  della Repubblica di Roma per contestare quanto stiamo rappresentando. La delega  delle indagini, relativamente a queste denunce e in casi simili, viene affidata  alla Guardia di finanza, gruppo competente a verificare eventuali reati in  materia. 
  La dismissione degli enti previdenziali sta cagionando notevoli  tensioni sociali e numerosi contenziosi, che vedono, quale controparte, anche il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali; vista la contraddittorietà delle  norme poste a base delle dismissioni, si profila l'impossibilità per gli  inquilini di poter acquistare casa, ma, ancor più, la difficoltà di accedere al  credito, viste le gravose condizioni che sono costretti a sopportare.Pag.  31
  Il decreto-legge – perché la storia legislativa continua –  n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, ha  previsto, ai sensi dell'articolo 5, che «(...) ai fini dell'applicazione delle  disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si  intendono gli enti e i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco oggetto  del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 luglio 2010  (...)»; nell'elenco ISTAT appena menzionato figurano tutti gli enti  previdenziali privatizzati, tra cui anche Enasarco. 
  A seguire, il  decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto 2012, n. 135, all'articolo 3, comma 11-bis, aveva previsto una  nuova procedura e tempi più ragionevoli (120 giorni) per gli inquilini per poter  decidere di accettare o meno la prelazione sulle rispettive case. Inoltre, la  sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6014 del 2012, ha chiarito, una  volta per tutte, che la trasformazione operata dal decreto legislativo n. 509  del 1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell'attività  istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli enti in esame, che  conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico,  costituendo la privatizzazione un'innovazione di carattere essenzialmente  organizzativo. 
  Invero, la legge n. 228 del 2012, all'articolo 1, comma  168, ha espressamente statuito che il comma 11-bis dell'articolo 3 del  decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto 2012, n. 135, non si applica al piano di dismissioni immobiliari della  fondazione Enasarco, facendo salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni  o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della  presente legge; accordi che riportano i giorni per lo svolgimento dell'opzione  di prelazione a 60, andando, quindi, a configurare un trattamento  anticostituzionale, perché viola l'articolo 3 della Costituzione, prevedendo un  trattamento differente tra gli inquilini Enasarco e gli inquilini degli altri  enti privatizzati. 
  Tale norma comporta, quindi, evidenti disparità di  trattamento, ravvisandosi un lapalissiano profilo di illegittimità  costituzionale per i motivi che vi ho poco sopra esposto. L'Enasarco avrebbe  negli anni scorsi fatto ricorso a rischiosissimi ed avventati investimenti  finanziari per un ammontare Pag. 32che sembrerebbe di circa 1,5  miliardi di euro, di cui ben 780 milioni di euro investiti nel fondo  Anthracite delle Isole Cayman, garantiti da Lehman Brothers, con  perdite che potrebbero essere colmate con i proventi delle dismissioni imposte  agli inquilini, che dovrebbero pagare, quindi, con i loro risparmi, gli azzardi  finanziari dell'ente. 
  Come già sollevato con interrogazioni parlamentari,  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota protocollata n. 6192  del 14 giugno 2011, ha indicato al presidente della fondazione Enasarco le otto  associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio – tra queste,  la Cisal Federagenti – che avrebbero dovuto far parte del consiglio di  amministrazione di Enasarco.
  L'attuale  consiglio di amministrazione sembrerebbe però non validamente costituito, in  quanto non è presente il rappresentante del sindacato Cisal Federagenti. In più  la nomina del presidente di Enasarco, segretario generale, con la rappresentanza  legale della UilTucs, risulterebbe non rispondere ai criteri dell'articolo 17  dello statuto. Infatti, per la nomina del presidente è richiesto, ex articolo  17, il requisito della professionalità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,  lettera b), del decreto legislativo n. 509 del 1994 è ritenuto  esistente solo nei soggetti appartenenti alla categoria degli agenti e  rappresentanti di commercio, anche in stato di quiescenza. 
  Il signor  Brunetto Boco, attuale presidente, non risulterebbe rivestire la qualità di  rappresentante di commercio, né attivo né in pensione, e non sembrerebbe quindi  avere i requisiti per essere eletto consigliere prima e, conseguentemente,  presidente dopo. Si tratta di circostanze che sono riconducibili alle ipotesi di  gravi violazioni di legge contemplate dall'articolo 2, comma 6, del decreto  legislativo n. 509 del 1994, che comportano, in casi normali, il  commissariamento dell'ente. 
  Per la dismissione del patrimonio di Enasarco  è stato siglato un accordo da tutte le organizzazioni sindacali in  rappresentanza degli inquilini tra cui Sicet, Uniat, che fa riferimento a UIL,  Sunia, che fa riferimento a CGIL, Unione Inquilini e così via. Tale aspetto  farebbe ravvisare notevoli perplessità circa l'incompatibilità degli stessi  soggetti sindacali o facenti parte delle medesime sigle sindacali che, se da una  parte siedono nei rispettivi consigli di amministrazione degli enti  previdenziali, dall'altra parte stipulano accordi in rappresentanza degli  inquilini. 
  Molti statuti degli stessi sindacati prevedono  l'incompatibilità per i propri iscritti a partecipare nei consigli di  amministrazione di enti pubblici, avendo cariche elettive nei rispettivi  sindacati. Le perplessità e le commistioni sopra indicate trovano, purtroppo,  riscontro nel fatto che, da informazioni che ci sono arrivate da numerosi  inquilini degli immobili, risulterebbero affittuari di appartamenti di Enasarco:  il figlio del segretario generale UIL Angeletti, il Pag.  34segretario confederale organizzativo nazionale, Carmelo  Barbagallo, figlio o la figlia di Giuseppe Selvaggio dell'Uniat, sindacato  inquilini che siede al tavolo delle trattative. 
  Infine, l'interpellante è  giunta in possesso di due contratti di locazione, uno dei quali è intestato al  dottor Magliocco Giuseppe, relativo ad un appartamento sito in Roma con una  superficie di circa 120 metri quadri e che prevede un canone mensile ad euro  650,76, e l'altro contratto risulta essere intestato a Magliocco Francesco,  relativo ad un appartamento sempre a Roma con una superficie di circa 60 metri  quadri che prevede un canone mensile pari ad euro 283,59. Entrambi gli  appartamenti, tra l'altro, godono di pertinenza di un garage. 
  Risulterebbe  che entrambi i contratti siano stati sottoscritti per la fondazione Enasarco dal  dottor Donato Porreca, che era presidente di questo stesso ente e soggetto che  risulterebbe essere stato condannato per corruzione dalla V sezione penale del  Tribunale di Roma per la cessione del patrimonio. Da ricerche espletate, le  generalità del dottor Magliocco Giuseppe sembrerebbero corrispondere a quelle  del generale di brigata dello SCICO, reparto speciale della Guardia di finanza,  ed il signor Francesco potrebbe essere il padre dello stesso 
  Se, alla luce  di questa lunga, lunghissima premessa, l'interpellante chiede se non riteniate  necessario, come Governo, e opportuno: 
  proporre l'abrogazione  dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e dell'articolo  168 della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui prevede che le disposizioni  di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, non si applicano al piano di  dismissioni immobiliari della fondazione Enasarco; 
  applicare alle  dismissioni degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del  1994, così come già prevedeva la normativa, il decreto legislativo n. 104 del  1996, norma che, oltre a tutelare maggiormente gli inquilini per una serie di  garanzie in essa contenute, permetterebbe agli enti stessi di vendere il loro  patrimonio con più ragguardevoli risultati; 
  stabilire con norma  interpretativa che il decreto legislativo n. 104 del 1996 trovi applicazione  anche alle dismissioni attuate attraverso fondi immobiliari SGR...
PRESIDENTE. La prego di concludere.
Pag. 35  ROBERTA LOMBARDI. ...che hanno avuto il conferimento del loro  patrimonio da enti previdenziali di cui ai decreti di cui sopra; 
  disporre,  in relazione alle dismissioni degli enti previdenziali privatizzati, un tavolo  tecnico interistituzionale finalizzato a stabilire norme uniformi per tutti gli  enti privatizzati in materia di accesso alle unità immobiliari e di affitti da  applicare, tenuto conto dei redditi degli inquilini, nonché in materia di  dismissioni, vista la necessità di superare la discrezionalità che ogni ente  previdenziale privatizzato ha finora applicato alla gestione  immobiliare;
  nelle more  dell'instaurazione di questo tavolo tecnico, di voler sospendere con  provvedimento di urgenza gli sfratti per finita locazione e morosità degli  inquilini degli enti previdenziali, anche se attuati attraverso fondi  immobiliari SGR o altre società, per un tempo non inferiore a un anno; 
  di  quali elementi disponga in ordine alla legittimità della nomina del presidente  di Enasarco, Brunetto Boco, e quali iniziative eventuali intendete adottare al  riguardo; 
  accertare e verificare, tramite ispezioni delle agenzie del  territorio competenti, la reale corrispondenza delle categorie catastali degli  immobili di proprietà di Enasarco a quelle denunciate dallo stesso ente;
PRESIDENTE. Deputata deve concludere.
  ROBERTA LOMBARDI. Sì, Presidente, posso saltare alcuni punti  che sono ad ogni modo presenti nell'interpellanza che è depositata agli atti e  su cui comunque ci aspettiamo risposta. 
  Si chiede, inoltre, se non  intendete verificare che il signor Magliocco Giuseppe sia realmente il generale  di brigata dello SCICO, e in base a quali criteri gli siano stati assegnati gli  appartamenti e se mai gli uffici che lui sta guidando, o uffici contigui,  abbiano avuto incarico di indagare sulle denunce pervenute relative alle  dismissioni del patrimonio degli enti (Applausi dei deputati del gruppo  MoVimento 5 Stelle).
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa, ha facoltà di rispondere.
  CARLO DELL'ARINGA, Sottosegretario di Stato per il lavoro  e le politiche sociali. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi,  con l'interpellanza urgente in oggetto l'onorevole Lombardi pone numerose e  rilevanti questioni relative all'attività di dismissione del patrimonio  immobiliare della fondazione Enasarco, con particolare riguardo ai seguenti  aspetti: 1) al corretto inquadramento normativo della questione, in specie per  ciò che riguarda la posizione degli enti previdenziali trasformati in  associazioni e fondazioni di diritto privato ai sensi del decreto legislativo  del 1994; 2) all'avvio di un tavolo Pag. 37tecnico interistituzionale volto  ad affrontare in modo congiunto i molteplici risvolti della questione; 3) ad  alcune ipotesi di presunto malgoverno relative alla gestione delle procedure di  dismissione, alla nomina del presidente dell'ente e alla stipula di alcuni  contratti di locazione di immobili della fondazione. 
  Al riguardo devo  premettere che il grande numero e la delicatezza delle questioni proposte  avrebbe richiesto un esame estremamente approfondito, ragione per cui, pur  disponendo già di numerosi elementi di risposta, ritengo opportuno fare riserva  di ulteriori possibili esami e approfondimenti. 
  Devo inoltre premettere  che molte delle questioni segnalate dall'onorevole interpellante e, in  particolare, quelle volte a modificare la normativa primaria esistente in  materia, coinvolgono profili decisionali che esulano dalle competenze del solo  Ministero che rappresento, in quanto coinvolgono, talora perlomeno, scelte che  spettano al Governo nella sua collegialità. 
  Partendo quindi dai primi tre  quesiti, osservo che l'onorevole interpellante ha chiesto: a) in primo luogo, di  valutare l'abrogazione di alcune previsioni di legge, in particolare di alcune  previsioni della legge n. 243 del 2004 e della legge di stabilità, l'ultima, del  2013, le quali escludono gli enti previdenziali privatizzati e, segnatamente,  l'Enasarco, dall'applicazione delle previsioni di legge in tema di alienazione  del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica; b) in  secondo luogo, l'applicazione, per le alienazioni degli immobili di Enasarco,  delle generali disposizioni vigenti per gli enti previdenziali di natura  pubblica; c) in terzo luogo, l'introduzione di una disposizione interpretativa  la quale chiarisca che il decreto legislativo 104 del 1996, sempre in tema di  dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, trova applicazione  anche nel caso di dismissioni attuate attraverso fondi immobiliari di società di  gestione del risparmio che hanno avuto il conferimento del loro patrimonio dagli  enti previdenziali di cui al decreto legislativo del 1994. 
  Tre quesiti,  che possono essere esaminati in modo congiunto, in quanto trattano del quadro  normativo relativo alle procedure di dismissione immobiliare che interessano gli  enti Pag.  38previdenziali trasformati in associazioni e fondazioni senza  scopo di lucro. Al riguardo, devo premettere che, in base alle previsioni del  decreto legislativo n. 509 del 1994, alcuni enti di previdenza – tra cui appunto  l'Enasarco – sono stati trasformati in persone giuridiche di diritto privato,  come sappiamo, senza scopo di lucro, così determinando in via di principio  l'inapplicabilità nei loro confronti – stante la disposizione di interpretazione  autentica di cui al comma 38 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 – della  normativa relativa alle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti  pubblici e delle speciali procedure di vendita previste per le operazioni di  dismissione del patrimonio immobiliare. 
  Tuttavia, nel corso degli anni si  è manifestata in modo evidente l'oggettiva difficoltà sistematica nel conciliare  diverse esigenze. Da un lato, il carattere comunque privato degli enti  previdenziali di cui al decreto legislativo, quali l'Enasarco, con ciò che ne  consegue, riguardo a questo carattere privato, come conseguenze in termini di  autonomia e anche nella gestione del patrimonio. E dall'altro, il fatto che gli  enti previdenziali privatizzati, però, operano nel campo di un settore  estremamente sensibile, questa è l'altra esigenza: quella della tutela  previdenziale di base, intesa quale bene primario intangibile, sì da  giustificare la fissazione di regole e controlli di fonte pubblica, diversi e  più incisivi rispetto a quelli che sarebbero in linea generale giustificabili  nei confronti di soggetti di natura privatistica. Esigenze diverse, quindi.  
  È opportuno qui ricordare che i principi, ma anche le singole  disposizioni, del decreto legislativo n. 509 del 1994 non hanno subito fino ad  oggi alcuna modifica e sono tuttora pienamente operanti, nonostante nel tempo si  siano moltiplicate le spinte del legislatore a incrementare il complesso dei  vincoli finanziari e amministrativi imposti alle gestioni, attraendo nell'orbita  della finanza pubblica anche le casse private di previdenza, sulla scorta della  loro inclusione nell'elenco ISTAT di individuazione delle amministrazioni  pubbliche. 
  D'altra parte, anche considerato che se taluni interventi hanno  reso poco distinguibile la linea di demarcazione tra, da un lato, l'autonomia  privata con quello che consegue e l'interesse pubblico, dall'altro – due  esigenze non sempre facili Pag. 39da contemperare – nonostante  questo, deve anche sottolinearsi come, in senso contrario, alcune iniziative  hanno invece contribuito a rafforzare proprio l'autonomia riconosciuta agli enti  previdenziali privatizzati, salvaguardando gli equilibri delle gestioni, in  funzione – questo è importante – della autosostenibilità di lungo periodo ad  ulteriore garanzia degli assicurati nell'effettività e ottimizzazione – insomma,  rendere possibile al meglio il rendimento del proprio bagaglio contributivo –  del proprio contributo, una volta naturalmente maturati i requisiti  pensionistici. 
  In definitiva, pur dandosi atto di importanti spinte  normative nel senso del rafforzamento dei controlli pubblicistici sull'attività  di enti quali l'Enasarco, non può affermarsi allo stato, oggi, l'esistenza di un  orientamento legislativo volto ad affermare la natura pienamente pubblicistica  di tali enti, quale sembra emergere dall'interpellanza. 
  Del resto, anche  la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6014 del 2012, richiamata,  sostanzialmente ha ribadito un principio già consolidato nell'ordinamento,  laddove ha affermato che «la trasformazione operata dal decreto legislativo  n. 509 del 1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico  dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta da questi enti,  che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico,  costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente  organizzativo».
  Tale  premessa si è resa necessaria per chiarire che tutte le operazioni intraprese  dall'Enasarco come dagli altri enti gestori della previdenza privata, se pure  assunte in base alle specifiche esigenze e peculiarità della categoria  rappresentata in virtù dell'autonomia riconosciuta, sono state presidiate nel  tempo da controlli istituzionali, interni ed esterni, che hanno spesso condotto  anche ad interventi di richiamo effettuati per ricondurre le attività poste in  essere nel solco della legittimità, ferma restando – si ribadisce ancora una  volta – l'autodeterminazione nella selezione delle scelte di realizzo, del fine  di interesse pubblico e consolidamento della gestione (insomma, quelle  innovazioni di carattere organizzativo di cui ha parlato il Consiglio di Stato).  Questa è l'autonomia riconosciuta. 
  Poste tali considerazioni appare  difficile ipotizzare, come richiesto dall'interpellante, sistematici processi di  omogeneizzazione di obiettivi e procedure (procedure in particolare, al di fuori  delle prescrizioni generali dirette ad imporre il conseguimento del risultato  fondamentale che è quello della sostenibilità pluriennale per garantire agli  assicurati che avranno una pensione), alla luce della normativa vigente che  continua a tutelarne l'autonomia e la ricerca individuale delle soluzioni più  rispondenti alle esigenze delle categorie. 
  Nello specifico caso di  Enasarco la procedura di dismissione – così veniamo al punto – resa necessaria  dall'enorme quantità di immobili di proprietà dell'ente non sufficientemente  redditizi, visti i canoni bassi, e dai consistenti costi di manutenzione è stato  nel tempo monitorata dalle amministrazioni vigilanti e ritenuto uno strumento  imprescindibile per sollevare l'ente dalle spese eccessive a fronte del realizzo  ottenuto. 
  Più nel dettaglio, gli effetti della procedura di dismissione  del patrimonio immobiliare dell'Enasarco, che è iniziata nel 2011, sono stati  valutati dal Ministero che rappresento nell'ambito della attività istituzionale  di vigilanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006.  
  Con riferimento al piano triennale 2011-2013 degli investimenti di  Enasarco, preciso che esso è stato approvato, con decreto 24 novembre 2010 del  Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro,  così come Pag.  41disposto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del  2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010 e dal decreto  interministeriale 10 novembre 2010, che dispone, tra l'altro – per le operazioni  che non hanno effetti sui saldi strutturali di finanza pubblica, tra cui le  vendite dirette di immobili a privati – la mera comunicazione ai Ministeri  vigilanti. 
  Tale piano 2011-2013, prevede la vendita di immobili in via  diretta per 2 miliardi e 460 milioni e gli apporti a fondi immobiliari per 2  miliardi di euro. Il piano è stato successivamente aggiornato dalla stessa  Enasarco il 13 settembre 2011 con la previsione della vendita di immobili in via  diretta per 2 miliardi e 582 milioni di euro e apporti a fondi immobiliari per  un miliardo e 657 milioni di euro e inviato come previsto alle amministrazioni  vigilanti, Ministero del lavoro e ministero dell'economia e delle finanze.  
  Peraltro, relativamente al piano triennale 2013-2015, la fondazione non ha  previsto un investimento di risorse finanziarie per l'acquisto diretto di  immobili ma solo l'investimento attraverso fondi immobiliari gestiti da società  di gestione del risparmio private e professionali ad eccezione delle sedi  strumentali che resteranno di proprietà dell'ente. 
  La plusvalenza  derivante dalle operazioni di investimento immobiliare, come evidenziato nel  bilancio di previsione di quest'anno, sarà destinata in parte alla riserva, a  patrimonio netto vincolato a favore della previdenza ed, in parte, a coprire  direttamente il disavanzo previdenziale in modo da azzerare ogni effetto sulla  riserva legale soprattutto in considerazione del fatto che il progetto di  dismissione rappresenta uno degli elementi a garanzia – ripeto ancora – della  sostenibilità di lungo periodo, che è una preoccupazione che si esprime in  questa circostanza ma ripetuta in molte altre circostanze. 
  Quarto e quinto  quesito: l'onorevole interpellante chiede l'istituzione di un tavolo tecnico  interistituzionale finalizzato a stabilire una disciplina uniforme per gli enti  privatizzati in materia di gestione del patrimonio immobiliare. Al riguardo,  faccio presente che, nel corso della passata legislatura, la competente  direzione generale di questo Ministero aveva preso parte ai lavori di un tavolo  tecnico con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del  Dipartimento del tesoro e degli enti previdenziali pubblici che si sono conclusi  Pag.  42con l'elaborazione di alcune ipotesi normative volte a  razionalizzare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio  immobiliare. 
  Con l'avvio di questa nuova legislatura, i risultati di tale  lavoro fatto nella precedente possono certamente rappresentare una utile base  sulla quale avviare un confronto tra tutti i sottomessi interessati nella  prospettiva di individuare un percorso condiviso che, nel rispetto del quadro  normativo vigente, possa dare definitiva soluzione ad alcune delle questioni  sollevate dall'onorevole interpellante. 
  Quindi, si può continuare il  lavoro fatto per certi versi. Tuttavia appaiono, fin da ora, poco percorribili –  questo è il parere del Ministero che rappresento – interventi non adeguatamente  ponderati volti a modificare i rapporti contrattuali in atto tra inquilini ed  enti previdenziali laddove siano state accertate ipotesi di morosità e finita  locazione. Senza dare un giudizio definitivo, ma queste sembrano strade poco  percorribili; questo è il mio parere. 
  Del resto, occorre sottolineare che  le casse privatizzate, nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo  n. 509 del 1994 e dal decreto legislativo n. 104 del 1996 in materia di gestione  e disposizione del proprio patrimonio immobiliare, hanno piena autonomia  gestionale da esercitarsi al fine del raggiungimento dell'equilibrio  economico-finanziario e del contenimento del rischio della gestione del proprio  attivo (insomma, hanno queste finalità prioritarie). Ciò nell'ottica di  assicurare tutela agli interessi previdenziali e assistenziali degli iscritti  alle casse stesse e, quindi, il perseguimento della funzione pubblica ad esse  affidata dall'articolo 38 della Costituzione. 
  Pur riconoscendo tali  preliminari obiettivi, in sede di stesura del piano di dismissione del proprio  patrimonio immobiliare, la fondazione Enasarco ha comunque rivolto particolare  attenzione ai risvolti socio-economici di tale operazione. 
  In tal senso,  le modalità operative adottate dall'ente possono considerarsi, almeno in linea  di principio, ispirate al rispetto dei principi di trasparenza e coniugano gli  obiettivi economico-gestionali della fondazione con la tutela degli inquilini.  Diamo un giudizio positivo su questi aspetti. 
  La fondazione, infatti, è la  prima cassa, tra quelle pubbliche e private, che ha scelto la vendita diretta  agli inquilini e che Pag. 43ha indetto gare comunitarie per  individuare i soggetti più qualificati a cui affidare i servizi di supporto  all'intero piano di dismissioni. 
  Al riguardo, occorre sottolineare che  altra cosa è la predisposizione delle linee generali del piano di dismissione  della fondazione che, nel caso di specie, è avvenuto con l'adeguato e  condivisibile coinvolgimento delle parti sociali interessate, mentre altra cosa  diversa è l'eventuale esistenza di singoli episodi di malgoverno i quali,  laddove accertati e provati nelle competenti sedi, anche giudiziarie, devono  essere certamente sanzionati nelle forme di legge. 
  Per quanto attiene alla  possibilità di assumere iniziative normative volte a regolare in maniera più  organica i processi di dismissione immobiliare, posso fin d'ora assicurare la  piena disponibilità del Ministero che rappresento ad ogni utile approfondimento  che vada nelle direzioni di fornire risposte adeguate a fasce di popolazione in  condizioni di disagio ovvero di uniformare ai criteri di massima trasparenza le  modalità di selezione degli inquilini di tali enti. Tutto ciò nella  consapevolezza che eventuali interventi in tal senso, che vadano anche nella  direzione di modificare l'attuale quadro normativo di riferimento, è chiaro che  vanno rimessi all'intero Governo e non solo a questo Ministero, ma da parte di  questo Ministero massima apertura a suggerimenti che vadano in questa  direzione.
  Con un  ulteriore quesito, l'onorevole interpellante pone all'attenzione del Governo la  possibile contrarietà della procedura di nomina dell'attuale presidente (dottor  Brunetto Boco) rispetto alle pertinenti disposizioni di legge. 
  Esaminata  la pertinente normativa, le lamentate illegittimità non sembrano sussistere.  Questo è il nostro parere. Ed infatti, per quanto riguarda i requisiti per la  nomina a consigliere (e conseguentemente, a presidente) dell'Enasarco, occorre  fare riferimento agli articoli 8, comma 1 (concernente la composizione del  consiglio di amministrazione), e 17 (relativo ai requisiti di professionalità  del presidente e dei componenti degli altri organi), occorre tener conto dello  statuto della Fondazione, approvato con decreto del Ministro, eccetera eccetera.  
  La lettura sistematica e combinata dell'articolo 8, comma 1 e  dell'articolo 17 dello statuto, giustificherebbe la nomina di soggetti che non  possano vantare l'esercizio, anche pregresso, dell'attività di agente o  rappresentante di commercio, purché in possesso dei requisiti professionali  previsti. 
  In particolare, la disposizione generale in materia di  professionalità del presidente e dei componenti degli organi della Fondazione è  contenuta nel comma 1 dell'articolo 17 dello statuto, laddove si prevede che  detti soggetti «devono possedere adeguate capacità ed esperienza amministrativa,  conseguite presso istituzioni e soggetti pubblici o privati di significative  dimensioni nello svolgimento di funzioni direttive o nell'assolvimento di  incarichi di vertice, anche facendo parte di organismi collegiali e di  amministrazione, per uno o più periodi inferiori ad un triennio», e sottolineo  «anche». 
  Il comma 2 del medesimo articolo 17 stabilisce che «ai sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 509  del 1994, il requisito della professionalità è ritenuto esistente nei soggetti  appartenenti alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, anche in  stato di quiescenza» Ripeto: il requisito della professionalità è ritenuto  esistente. La disposizione in esame, quindi, introduce una mera presunzione –  questo è il parere mio e del Ministero – del requisito di professionalità per la  suindicata tipologia di soggetti, presunzione che non ha, però, carattere  escludente, e che deve essere Pag. 45letta in combinazione con le  previsioni di carattere generale, in tema di professionalità, contenute nel  comma 1 della stessa disposizione. Cioè, non bisogna essere solo così per avere  le indicate professionalità. 
  Le norme statutarie da ultimo menzionate si  pongono o in linea con le previsioni contenute – mi avvio alla conclusione – nel  già richiamato articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994, in  base al quale gli statuti e i regolamenti degli enti privatizzati devono  determinare i requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con  particolare riferimento alla onorabilità e professionalità dei componenti degli  organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione.  Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato  caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata. 
  Da  tale disposizione deriva, infatti, come conseguenza diretta e necessaria, che  gli amministratori – come si spiega nel dettaglio – non devono necessariamente  avere svolto come professione l'attività dell'agente di commercio, essendo anzi  previsto, come requisito principale, lo svolgimento di attività di diversa  natura. 
  Per quanto concerne, poi, l'ulteriore quesito relativo alla  costituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco per gli  anni 2011-2015, evidenzio, sotto il profilo meramente procedurale, che a seguito  della richiesta del presidente della Fondazione, il Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, sulla scorta delle risultanze istruttorie sul grado di  rappresentatività di ciascuna delle categorie interessate, con nota del 14  giugno 2011, ha comunicato allo stesso presidente dell'Enasarco, in ordine  graduale decrescente, le sigle maggiormente rappresentative delle suddette  categorie. Come evidenziato anche da un costante orientamento giurisprudenziale,  l'intervento del Ministro ha, dunque, carattere meramente endoprocedimentale  rispetto al provvedimento finale, che compete, invece, alla Fondazione, di cui  ha la responsabilità. 
  Per quanto riguarda, infine, il quesito relativo ai  contratti di locazione, intestati ai signori Magliocco e agli altri che sono  stati citati, l'Enasarco ha precisato che i relativi canoni corrispondono  esattamente a quelli risultanti dagli accordi sindacali sottoscritti dalla  Fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della  categoria degli Pag. 46inquilini e che, pertanto, gli  stessi risultano essere conformi a quanto – all'epoca della stipula – risultava  disposto in considerazione del rispettivo bilanciamento degli interessi.
PRESIDENTE. La deputata Lombardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza, per dieci minuti.
  ROBERTA LOMBARDI. Signor Presidente, no, non siamo soddisfatti  e spiegherò per quale motivo al sottosegretario e ai presenti. Apprezziamo la  disponibilità e la grande mole di dati, anche aggiornati in previsione dei piani  futuri, che l'Enasarco e la fondazione stanno mettendo in campo; e ovviamente ci  riserviamo, poi, di trarre altre considerazioni da quella che è la risposta del  sottosegretario ed esamineremo questi dati. 
  Quello che però sfugge – e  qui, nonostante abbia una serie di risposte, che vengono da una serie di  numerosi incontri con avvocati e inquilini, che poi leggerò, che dà parziale  risposta anche alla controrisposta del sottosegretario – è l'impatto sociale  devastante, per il quale io invito il sottosegretario alla prossima assemblea  che organizzeremo con gli inquilini: per farle capire che cosa significa, a  sessanta, settant'anni, dopo trenta o quarant'anni di vita in una casa, spesso  anche abbastanza modesta, fatiscente, con manufatti in amianto che mettono a  repentaglio quotidianamente la tua salute, cosa significa trovarsi una lettera  che ti chiede un raddoppio di canone, di passare dai 600-700 euro di canone  mensile che ti avevano chiesto e per i quali, tutto sommato, avevi organizzato  la tua vita e il tuo budget familiare a 1.700-1.800 euro, così, da un  giorno all'altro; e una richiesta di arretrati, pari a 10, 11, 12 mila euro, che  puoi dilazionare in comode rate pari ad un anno. 
  Quindi, hai tutta la tua  vita economica, familiare, la tua previsione per la vecchiaia – perché si parla  di persone che, spesso e volentieri, stanno anche alla fine dell'attività  lavorativa o stanno già godendo di una pensione (beati loro che ancora ce  l'hanno !) –, che viene stravolta, perché non sei più in grado di affrontare  quegli oneri. Dall'oggi al domani. In più, ti trovi anche degli interessi di  mora per un contratto che è rimasto fermo per tre anni e ti ritrovi da pagarli  dall'oggi al domani. E dove li trovi questi soldi ? E questo devi farlo nel  Pag.  47giro di poco, perché, altrimenti, verrai buttato fuori da casa  tua, la casa dove sei stato da trenta o quarant'anni. 
  Oppure, ti viene  mandata una lettera di prelazione: hai sessanta giorni per pagare l'immobile  dove vivi da trenta, quarant'anni, che hai ampiamente pagato in questi anni, e  te lo vedi valutato a un prezzo superiore a quello di mercato. Perché una casa  al Torrino – ma non il Torrino dove abita Totti, la parte quella nobile, il  Torrino quello popolare, quello con i casermoni –, una casa di un centinaio di  metri quadri di edilizia popolare, veramente popolare, ti viene valutata 800  mila euro, e hai un comodo sconto del 10 per cento che te la fa arrivare a 700  mila euro. E tu non hai un mutuo convenzionato, perché il tuo ente, l'Enasarco,  quello che doveva garantirti la tranquillità della pensione e della vecchiaia,  ha emesso un bando pubblico che hanno vinto degli istituti di credito e che  unilateralmente hanno modificato nel momento in cui hanno detto che c'era una  crisi finanziaria mondiale e che, quindi, non potevano onorare il bando  pubblico. Enasarco non ha annullato il bando, non ha emesso un nuovo bando o  trovato nuovi interlocutori finanziari che potessero aiutare le famiglie ad  affrontare questa emergenza.
  Oppure se  anche tu potessi affrontare quel genere di interessi e condizioni, hai  cinquanta, sessanta, settant'anni, quale banca ti offrirà un mutuo a questa  età ? Un mutuo trentennale, un mutuo quarantennale che, tra l'altro, non è stato  mai applicato come condizione nonostante fosse previsto nel bando pubblico.  Allora noi ci chiediamo come mai tali enti che sono enti senza scopo di lucro,  abbiano questa autonomia gestionale, organizzativa e contabile, sempre visto che  hanno una natura pubblica che è stata statuita da sentenze varie, nella loro  attività svolta e la natura pubblica è una natura previdenziale. Come diceva  giustamente il sottosegretario, essi devono assicurare la vecchiaia delle  persone che, per una vita, hanno versato i loro contributi in questi fondi e che  sono quelle che poi, adesso, si trovano in questa situazione e che hanno  alimentato con una contribuzione pubblica indiretta questi fondi. Tutto ciò,  violando la legge di privatizzazione che statuiva gli stessi enti che si sono  trasformati in associazioni ad una precisa condizione, secondo la legge, e cioè  di non usufruire più di finanziamenti o ausili pubblici di carattere  finanziario; eppure, essi hanno beneficiato della contribuzione obbligatoria che  è stata definita da tutti, in modo pacifico, una forma di finanziamento  indiretta e quindi hanno violato la legge stessa con la quale venivano  costituiti. 
  Il decreto legislativo n. 104 del 1996 ha deciso di  disciplinare la vendita del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali  secondo una tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 tra cui era ricompresa  Enasarco. Tutti gli enti inseriti in quella tabella erano obbligati per legge a  vendere, ma quella legge non ha mai trovato applicazione oppure ha trovato una  parziale applicazione. Gli inquilini, adesso, chiedono solo l'applicazione di  quella legge, chiedono giustizia. La legge n. 243 del 2004, norma definita di  interpretazione autentica, con cui è stato stabilito che gli enti previdenziali  non siano più obbligati alla vendita, arriva a distanza di otto anni e ne è  stato fatto un uso distorto. Ci si chiede che cosa abbiano fatto i ministeri  competenti dal 1996 al 2004; è vero che il sottosegretario è espressione di un  Governo da poco insediatosi ma, come mi è stato anche ricordato in sede di  presentazione di questa interpellanza urgente, questa questione del patrimonio  Pag.  49immobiliare degli enti previdenziali è una questione che va  avanti da minimo dieci anni e quindi immagino che gli uffici competenti nei  Ministeri coinvolti, in questi anni, abbiano acquisito tutte le informazioni per  dare delle risposte esaustive alle persone che stanno per essere buttate in  mezzo ad una strada. Perché i ministeri, compreso il suo, non hanno obbligato  gli enti a vendere il patrimonio così come prevedeva la legge ? Se fosse  accaduto molti inquilini si sarebbero potuti comprare la casa, l'agognata casa,  con la stessa legge utilizzata da moltissimi politici italiani, tra cui, non  ultimo, il sottosegretario Patroni Griffi (Applausi dei deputati del gruppo  MoVimento 5 Stelle). Anche loro, così facendo, avrebbero pagato la casa in  lire e non in euro, l'avrebbero comprata quanto la maggior parte aveva ancora  un'età per la quale la banca gli avrebbe concesso un mutuo e non, quindi,  adesso, a settanta, ottanta novant'anni, tutti pensionati. 
  L'Enasarco ha  deciso di dismettere il patrimonio immobiliare già nel 2008, vendita che ha  avuto inizio nel 2011; relativamente alla figura del presidente deve sapere che  l'accordo venne siglato, in rappresentanza di Enasarco, proprio dal signor  Brunetto Boco in qualità di presidente. Però, se va a verificare, non solo Boco  non poteva essere presidente, nonostante voi abbiate sommato un'interpretazione  di norme, né consigliere del consiglio di amministrazione, ma ha siglato un  accordo prima della delibera del consiglio di amministrazione che disponeva la  vendita; mi spiego meglio, l'accordo era sottoscritto da Brunetto Boco in  qualità di presidente e dalle organizzazioni sindacali e venne siglato due  giorni prima della delibera del consiglio di amministrazione che decise di  vendere il patrimonio dell'ente – forse una vendita all'insaputa dell'ente – il  famoso progetto Mercurio che oggi forse è meglio definire «progetto al mercurio»  viste le conseguenze nefaste. Mentre in un qualsiasi Paese civile una simile  procedura comporterebbe l'illegittimità dell'accordo, qui, non è illegittimo,  nonostante non sia stato mai ratificato dal consiglio di amministrazione; cioè,  egli ha firmato un accordo prima della sua nomina e successivamente non c’è  stata una sanatoria di questa violazione. 
  Nonostante tutto, questo accordo  siglato con le organizzazioni sindacali, da quanto riferito dagli inquilini, non  è mai stato rispettato: moltissimi inquilini si sono ritrovati  nell'impossibilità di acquistare i rispettivi alloggi, con gravissimo Pag.  50danno per gli stessi e per l'emergenza abitativa. L'emergenza  abitativa, vorrei ricordare; e vorrei ricordare la relazione con la natura  pubblica dell'attività svolta da questi enti. 
  L'accordo prevede un calcolo  preciso per stabilire i prezzi, in cui si sarebbero dovuti applicare dei  coefficienti riduttivi, quali la tipologia edilizia, la manutenzione, la qualità  edilizia: abbiamo detto prima di che tipo di case si tratti.
PRESIDENTE. La invito a concludere.
  ROBERTA LOMBARDI. Il prezzo, comunque, non doveva superare il  prezzo medio previsto dall'Agenzia del territorio. Invece, Enasarco che ha  fatto ? Ha calcolato il prezzo degli alloggi partendo dal prezzo medio !  
  Una cattiva gestione finanziaria dell'ente non può andare a discapito  della natura stessa dell'ente, che ricordo essere una natura pubblica con  finalità di calmierare il mercato immobiliare e di garantire la previdenza e la  vecchiaia di migliaia di famiglie italiane (Applausi dei deputati del gruppo  MoVimento 5 Stelle).