PROROGA DEGLI SFRATTI: MODALITA' DI PRESENTAZIONE E MODELLO PER LA RICHIESTA

LA SOSPENSIONE E' PREVISTA FINO AL 31 DICEMBRE 2010 PER TUTTI GLI SFRATTI PER FINITA LOCAZIONE CHE ABBIANO LE DETERMINATE INDICATE SOTTO (SONO ESCLUSI DALLA PROROGA GLI SFRATTI PER MOROSITA')

Roma -

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA PROROGA DEGLI SFRATTI.

 

 

L’ articolo 5 comma 7-bis del DL 194/2009, convertito nella Legge n. 25 del 26/2/2010, ha prorogato al 31 dicembre 2010 l’ esecuzione dei provvedimenti di sfratto per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo per coloro che saranno in possesso dei seguenti requisiti:

  1. residenza nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti,
  2. reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a € 27.000,
  3. nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%,
  4. non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza,

La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. 

La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio viene autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 21 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di cui si riportata il dettato: comma1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3; comma 2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

La dichiarazione contenente la volontà di avvalersi di detta proroga e la sussistenza dei requisiti deve poi essere portata a conoscenza della cancelleria del giudice procedente o dello stesso ufficiale giudiziario procedente. Saranno poi questi ultimi a dare immediata comunicazione al locatore del conseguente differimento degli atti della procedura ex art. 4, comma 5, della legge 26 luglio 2005, n. 148

La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore proponendo ricorso sul quale il giudice dell’esecuzione dovrà decidere entro 8 giorni disponendo o meno la prosecuzione dell’esecuzione.

Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale.

Per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore la maggiorazione prevista dall’art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo cosí determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni)

Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell’esecuzione se non provvede al pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, se non provvede al pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone ex art. 5 legge n. 392 del 78, salva l’applicazione dell’art. 55 della medesima legge.

Roma 02 marzo 2010

In basso negli allegati puoi scaricare il modello per la presentazione della domanda di proroga.