ROMA, PDZ: OMESSA VIGILANZA DEGLI ENTI ASIA-USB PRESENTA UN ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI

Roma -

Centinaia di diffide si contano dal 2014 ad oggi per decine e decine di interventi edilizi nei piani di zona.

Gli enti preposti al controllo, Comune e Regione in primis, hanno omesso di vigilare ovvero stanno agendo troppo tardi senza essere risolutivi arrecando danni enormi alle problematiche legate all’emergenza abitativa.

Da una parte non sono intervenuti per applicare i precetti vigenti, sebbene se ne fossero evidenziate le violazioni, dall’altra in tutti questi anni non hanno mai applicato le sanzioni ai costruttori.

AS.I.A. ha dunque presentato un esposto alla Corte dei Conti con l’Avv. Vincenzo Perticaro dal quale emerge che nel corso degli ultimi dieci anni e oltre le verifiche effettuate dagli enti e l’irrogazione delle relative sanzioni, benché fosse evidente la commissione di illegittimità, fosse stata pari quasi allo zero.

Basti pensare alle decine e decine di provvedimenti in autotutela con cui il Comune tra il 2013 e il 2017 annullava il precedente provvedimento di approvazione dei prezzi massimi di cessione poiché non veniva decurtato dagli operatori il finanziamento pubblico erogato, come previsto per legge, ovvero venivano arbitrariamente inserite ai fini del calcolo delle migliorie sprovviste delle necessarie autorizzazioni dei fruitori finali, senza che venisse irrogata alcuna sanzione.

In tali casi, secondo il disciplinare, la sanzione mai applicata sarebbe stata pari ad Euro 78.750,00 circa per ogni operatore.

Va da se il danno arrecato ai fruitori finali di tali programmi ERP e il mancato giusto introito nelle casse comunali di quanto si sarebbe dovuto incassare in applicazione delle sanzioni nei confronti di operatori non in grado di gestire beni e denaro pubblico.

Nell’esposto presentato si fa luce anche su tutte le altre violazioni mai accertate e mai sanzionate, quali:

- la corresponsione in ritardo degli oneri concessori e per le opere di urbanizzazione:

- il ritardo nella presentazione del progetto della costruzione;

- il ritardo nell’inizio dei lavori;

- il ritardo nell’ultimazione dei lavori (che oltre la penale avrebbe comportato anche l’esclusione dell’aggiornamento ISTAT riferito al periodo in questione, circostanza mai verificatasi dal momento che puntualmente nella determinazione del prezzo massimo di cessione veniva calcolato l’aggiornamento ISTAT anche per il periodo di ritardo con la connivenza del funzionario/dirigente comunale e/o regionale);

- l’inadempienza o l’inosservanza degli obblighi eventualmente assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (c.d. a scomputo);

- l’inosservanza dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- l’inosservanza del divieto di cedere a terzi gli alloggi senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale;

- l’inosservanza del divieto di cedere gli alloggi in carenza delle prescritte condizioni igienico-sanitarie ovvero prima dell’effettuazione di quanto previsto dall’art. 6 del disciplinare;

- il ritardo nella presentazione di tutta la documentazione prevista dall’art. 11 del disciplinare ai fini della determinazione del prezzo massimo di cessione;

- le violazioni nelle modalità di determinazione dei prezzi massimi di cessione.

ROMA, PDZ: OMESSA VIGILANZA DEGLI ENTI AS.I.A.-U.S.B. PRESENTA UN ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI

Centinaia di diffide si contano dal 2014 ad oggi per decine e decine di interventi edilizi nei piani di zona.

Gli enti preposti al controllo, Comune e Regione in primis, hanno omesso di vigilare ovvero stanno agendo troppo tardi senza essere risolutivi arrecando danni enormi alle problematiche legate all’emergenza abitativa.

Da una parte non sono intervenuti per applicare i precetti vigenti, sebbene se ne fossero evidenziate le violazioni, dall’altra in tutti questi anni non hanno mai applicato le sanzioni ai costruttori.

AS.I.A. ha dunque presentato un esposto alla Corte dei Conti con l’Avv. Vincenzo Perticaro dal quale emerge che nel corso degli ultimi dieci anni e oltre le verifiche effettuate dagli enti e l’irrogazione delle relative sanzioni, benché fosse evidente la commissione di illegittimità, fosse stata pari quasi allo zero.

Basti pensare alle decine e decine di provvedimenti in autotutela con cui il Comune tra il 2013 e il 2017 annullava il precedente provvedimento di approvazione dei prezzi massimi di cessione poiché non veniva decurtato dagli operatori il finanziamento pubblico erogato, come previsto per legge, ovvero venivano arbitrariamente inserite ai fini del calcolo delle migliorie sprovviste delle necessarie autorizzazioni dei fruitori finali, senza che venisse irrogata alcuna sanzione.

In tali casi, secondo il disciplinare, la sanzione mai applicata sarebbe stata pari ad Euro 78.750,00 circa per ogni operatore.

Va da se il danno arrecato ai fruitori finali di tali programmi ERP e il mancato giusto introito nelle casse comunali di quanto si sarebbe dovuto incassare in applicazione delle sanzioni nei confronti di operatori non in grado di gestire beni e denaro pubblico.

Nell’esposto presentato si fa luce anche su tutte le altre violazioni mai accertate e mai sanzionate, quali:

- la corresponsione in ritardo degli oneri concessori e per le opere di urbanizzazione:

- il ritardo nella presentazione del progetto della costruzione;

- il ritardo nell’inizio dei lavori;

- il ritardo nell’ultimazione dei lavori (che oltre la penale avrebbe comportato anche l’esclusione dell’aggiornamento ISTAT riferito al periodo in questione, circostanza mai verificatasi dal momento che puntualmente nella determinazione del prezzo massimo di cessione veniva calcolato l’aggiornamento ISTAT anche per il periodo di ritardo con la connivenza del funzionario/dirigente comunale e/o regionale);

- l’inadempienza o l’inosservanza degli obblighi eventualmente assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (c.d. a scomputo);

- l’inosservanza dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- l’inosservanza del divieto di cedere a terzi gli alloggi senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale;

- l’inosservanza del divieto di cedere gli alloggi in carenza delle prescritte condizioni igienico-sanitarie ovvero prima dell’effettuazione di quanto previsto dall’art. 6 del disciplinare;

- il ritardo nella presentazione di tutta la documentazione prevista dall’art. 11 del disciplinare ai fini della determinazione del prezzo massimo di cessione;

- le violazioni nelle modalità di determinazione dei prezzi massimi di cessione.

ASIA-USB