SENATO BOCCIA EMENDAMENTO PD (CASSON + 3) CHE CHIEDE SOSTITUZIONE ART. 5 CON POSSIBILITA' PER I SINDACI DI REQUISIRE

Roma -

5.4

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, ALBANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. — 1. I sindaci dei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dalla delibera CIPE del 13 novembre 2003, possono requisire gli edifici e le unità immobiliari non utilizzate da un periodo non inferiore a tre anni, per destinarli ad alloggio sociale. la requisizione ha durata indeterminata. I beni immobili sono restituiti al proprietario, a cadenze annuali, ove questi dimostri l'effettivo utilizzo. Durante il periodo della requisizione il proprietario non è obbligato al versamento dei tributi dipendenti dal possesso dell'immobile.

        2. All'atto della requisizione viene redatto verbale, in contradditorio con il proprietario, in cui è attestato lo stato di consistenza del bene. Concluso il periodo della requisizione, il bene deve essere restituito nelle condizioni esistenti risultanti dal verbale.

        3. I comuni assegnano le unità immobiliari secondo graduatorie appositamente formate. L'assegnatario del bene requisito versa al comune un canone determinato secondo le norme dell'edilizia residenziale pubblica. I canoni affluiscono a un apposito fondo, custodito dal comune. Concluso il periodo della requisizione, il proprietario può chiedere il versamento di una quota corrispondente ai canoni versati dall'occupante del suo immobile, detratti gli oneri di gestione e manutenzione del bene.

        4. Ai fini del presente articolo, i titolari di diritti reali di godimento sono equiparati ai proprietari».


5.4 (testo 2)

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, ALBANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. — 1. I sindaci dei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dalla delibera CIPE del 13 novembre 2003, possono disporre l'occupazione degli edifici e delle unità immobiliari non utilizzate da un periodo non inferiore a tre anni, per destinarli ad alloggio sociale. L'occupazione ha durata decennale. I beni immobili sono restituiti al proprietario al termine dei dieci anni o, a cadenze annuali, ove questi dimostri la necessità dell'effettivo utilizzo. Durante il periodo dell'occupazione il proprietario non è obbligato al versamento dei tributi dipendenti dal possesso dell'immobile.

        2. All'atto dell'occupazione viene redatto verbale nelle forme di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Concluso il periodo dell'occupazione, il bene deve essere restituito nelle condizioni esistenti risultanti dal verbale.

        3. I comuni assegnano le unità immobiliari secondo graduatorie appositamente formate. L'assegnatario del bene occupato versa al comune un canone determinato secondo le norme dell'edilizia residenziale pubblica. I canoni affluiscono a un apposito fondo, custodito dal comune. Concluso il periodo dell'occupazione, il proprietario può chiedere il versamento di una quota corrispondente ai canoni versati dall'occupante del suo immobile, detratti gli oneri di gestione e manutenzione del bene.

        4. Ai fini del presente articolo, i titolari di diritti reali di godimento sono equiparati ai proprietari».