SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO: GLI ENTI PREVIDENZIALI DI CUI AL D.LGS 509/94 SONO PUBBLICI!!

Roma -

GLI ENTI PREVIDENZIALI DI CUI AL D.LGS 509/94 SONO PUBBLICI!!

L'avv. Vincenzo Perticaro ed Asia USB lo sostengono da anni!

Oggi finalmente lo stabilisce la sentenza n. 6014/12  pronunciata in data 30.10.2012 dal Consiglio di Stato.

Sono anni che l'avvocato Vincenzo Perticaro ed ASIA-USB sostengono che gli enti previdenziali erano pubblici a tutti gli effetti. Tale affermazione sino ad ogni aveva trovato sempre un muro di gomma, soprattutto da parte del TAR del Lazio, muro che per fortuna oggi con questa sentenza del Consiglio di Stato viene scardinato!
Noi sinceramente non ci aspettavamo una posizione così forte da questa sentenza, ma siamo felici che sia accaduto!

Infatti, tra le amministrazioni pubbliche il Legislatore aveva compreso gli “Enti nazionali di previdenza e assistenza” e le “Autorità amministrative indipendenti”, senza ulteriori specificazioni.

Gli Enti previdenziali privatizzati con d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, di contro, insieme ai sindacati (strano ma vero!!) hanno sempre sostenuto la propria natura di soggetti privati, svolgenti attività in regime privatista: di conseguenza, ne sarebbe illegittimo l’inserimento nell’elenco delle amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 5, della suddetta legge.

Il Tar aveva accolto tale tesi, rilevando che l’attrazione nell’ambito della ‘pubblica amministrazione’ di soggetti qualificati come privati e organizzati come tali dal legislatore del 1994 non è giustificata, dato che la finalità perseguita dalla suddetta norma, quello cioè di contenere la spesa pubblica, non potrebbe essere incisa da enti privati che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, né gravano in alcun modo sul bilancio pubblico.

Ebbene, ecco per fortuna arrivare la sentenza del Consiglio di Stato che ribalta anni di ingiustizie e chiarisce la qualifica giuridica degli enti: " ...l’attrazione degli enti previdenziali – originari ricorrenti - nella sfera privatistica operata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, riguarda il regime della loro personalità giuridica, ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l’art. 38 Cost., dell’attività da essi svolte (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l’approvazione dei Ministeri vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (art. 3). Inoltre, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati dall’art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali. Tale conclusione è resa ancor più evidente dalla attrazione del settore della previdenza privata nella normativa dettata in tema di controllo del disavanzo del settore (si veda la legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e la legge 8 agosto 1995, n. 335. che, nel riformare il sistema pensionistico obbligatorio e complementare per l’esigenza di stabilizzazione della spesa nel settore, ha specifica attinenza anche alle forme garantite dagli Enti privatizzati). La trasformazione operata dal d.lgs.509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo..." .

Cari signori, in tutti gli atti redatti dall'avv. Perticaro e sempre sostenuti da Asia si e' sempre affermato quanto sostenuto oggi dal Consiglio di Stato anche con diversi ricorsi dinanzi al TAR che fino ad oggi avevano sempre trovato risposte contraddittorie e prive di sostegno giuridico!

Giustizia e' fatta!!

Ora NESSUNO si arroghi oggi il diritto di sostenere " l'avevo detto" perché solo noi, con gli inquilini resistenti, abbiamo battagliato contro tutto e tutti, per garantire un sacro santo diritto degli  affittuari degli enti previdenziali di cui al D.lgs. 509/94: "Essere equiparati agli enti pubblici" !!!

Anche contro il volere di quei sindacati che invece di trovarsi a fianco degli inquilini, si trovavano a braccetto con la proprietà degli enti, tutti quei sindacati che si sono sempre prodigati di dire agli inquilini degli enti quali ENASARCO , ENPAIA,  ENPAM, CASSA GEOMETRI e CASSA RAGIONIERI, ECC.:"....signori sono privati e possono fare come vogliono sia nelle vendite che negli affitti...".

Ci spiace cari sindacalisti concertativi, che vi siete dimostrati solo dei complici valletti, voi che vi siete scapicollati a firmare accordi a danno dell'inquilinato, se oggi aspettavate la solita sentenza all'italiana che vi salvava sul filo di lana, vi siete sbagliati per l'ennesima volta, tali enti non sono privati e non possono fare come vogliono!

Incominciate a rispettare i diritti di quegli inquilini che pagano regolarmente gli affitti da 50 anni!

A voi Signori della "biro facile" signori dell'accordo veloce ed alcune volte dell'accordo notturno, l'aria sta cambiando, e non e' solo brezza autunnale, ma l'ennesimo segnale che il sistema che vi eravate creati vi si sta piano piano sgretolando addosso!!