PIANO CASA CON LA VECCHIA DOTE

Riassorbiti i 550 milioni stanziati nella scorsa legislatura

Roma -

 

Il Sole 24 Ore

di Massimo Frontera

 

Il piano casa può contare su 800-850 milioni di risorse statali. E’ quanto risulta dal decreto legge 112/2008 (articolo 11) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 25 giugno. Il conto esatto, che potrebbe anche aumentare, dipende da alcune poste ancora non calcolabili.

La fetta più grande della torta resta quella di 550 milioni. Si tratta delle risorse ricavate dal famoso ‘tesoretto’ e assegnate l’anno scorso al piano casa targato Di Pietro- Ferrero. Il riferimento normativo è l’articolo 21 (comma 1) del Dl 159/2007. Tuttavia, la relazione tecnica del decreto 112 non menziona i 50 milioni destinati alla ricostruzione post sisma in Puglia e Molise. Queste ulteriori risorse sono state previste da un emendamento all’articolo 21 (comma 4) del Dl 159 approvato nell’iter di conversione. E dal momento che il decreto pubblicato l’altro ieri in «Gazzetta» non richiama un comma in particolare ma si riferisce all’intero articolo 21, le forbici di Tremonti dovrebbero aver tagliato anche questi fondi (se non sono già stati spesi a tempo record).

Un ulteriore elemento di incertezza è il fatto che la relazione tecnica al Dl 112 parla di 544,5 milioni e non di 550. Il numero ha una sua logica: i 5,5 milioni mancanti rappresentano l’1% dei 550. Si tratta di fondi destinati al nuovo sistema degli osservatori sulle politiche abitative (una struttura nazionale presso Porta Pia più le sedi regionali). Il relativo decreto è stato firmato già l’anno scorso dall’ex ministro Antonio Di Pietro, ma i soldi non sono mai arrivati alle Infrastrutture.

Ancora indefinita è poi la posta legata all’articolo 21-bis del Dl 112, che ha rastrellato i fondi residui dei cosiddetti programmi abitativi ‘articoli 18’ (avviati da anni e largamente inattuati).

La relazione tecnica del Dl 112 non fornisce cifre. Tuttavia, una stima prudenziale, mentre è ancora in corso il vaglio dei programmi de finanziati, indica in 90-100 milioni le risorse utili.

Nessuna incertezza, invece sulle altre due fonti finanziarie assegnate al piano casa targato Berlusconi: 60 milioni stanziati dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1154) per un piano straordinario di edilizia pubblica, 100 milioni inizialmente destinati alla Spa affidata all’agenzia del Demanio per case in affitto (articolo 41 del Dl 159).

Fin qui i conti. Sui quali si pronuncerà ora la politica. Anzi, il dibattito è già iniziato, con le Regioni che non hanno gradito in particolare l’utilizzo dei 550 milioni, oggetto di un accordo già sottoscritto con il Governo (si veda anche «Il Sole 24-Ore» del 24 giugno). A ribadire ufficialmente al Governo tutta la contrarietà è stato Vasco Errani, presidente della Conferenza delle Regioni, nell’incontro di ieri con il ministro degli Affari regionali Raffaele Fitto.

Quest’ultimo ha assicurato comunque la disponibilità al dialogo: «Abbiamo avviato un tavolo di confronto che ha prodotto dei risultati e l’idea è di proseguire su questa strada», ha detto Fitto a fine incontro.

 

 

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112

Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la

perequazione Tributaria.

         

 

 

Capo IVCasa e infrastrutture

         

 

       

                              Art. 11.

                             Piano Casa

  1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio

sociale  e  il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione

abitativa,  il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa,

su  proposta  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in

sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto

legislativo  28 agosto  1997,  n.  281.  Il  Ministero  trasmette  la

proposta  di  piano  alla  Conferenza unificata entro 60 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad

uso   abitativo   attraverso   l'offerta   di   alloggi  di  edilizia

residenziale,  da  realizzare  nel rispetto dei criteri di efficienza

energetica   e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,  con  il

coinvolgimento    di   capitali   pubblici   e   privati,   destinati

prioritariamente  a  prima  casa  per  le  seguenti categorie sociali

svantaggiate   nell'accesso   al  libero  mercato  degli  alloggi  in

locazione:

    a)  nuclei  familiari  a  basso  reddito,  anche  monoparentali o

monoreddito;

    b) giovani coppie a basso reddito;

    c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

    d) studenti fuori sede;

    e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

    f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1

della legge n. 9 del 2007;

    g) immigrati regolari.

  3.  Il  Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di

recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi

alloggi ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano

conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realta'

territoriali, attraverso i seguenti interventi:

    a)    costituzione    di   fondi   immobiliari   destinati   alla

valorizzazione  e  all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla

promozione  di  strumenti  finanziari immobiliari innovativi e con la

partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche

in  un  sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la

realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

    b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le

risorse  derivanti  dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica

in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

    c)  promozione  da  parte di privati di interventi ai sensi della

parte  II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163;

    d)  agevolazioni,  anche amministrative, in favore di cooperative

edilizie  costituite  tra  i soggetti destinatari degli interventi in

esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per

la  partecipazione  di ciascun socio, in considerazione del carattere

solo transitorio dell'esigenza abitativa;

    e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia

sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.

  4.  L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata con le modalita'

di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo

12 aprile  2006,  n.  163,  ovvero,  per  gli interventi integrati di

valorizzazione  del  contesto  urbano e dei servizi metropolitani, ai

sensi dei commi da 5 a 8.

  5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado

urbano,  concentrando  gli interventi sulla effettiva consistenza dei

fenomeni  di  disagio  e  di degrado nei singoli contesti, rapportati

alla  dimensione  fisica e demografica del territorio di riferimento,

attraverso  la  realizzazione di programmi integrati di promozione di

edilizia  sociale  e  nei sistemi metropolitani e di riqualificazione

urbana,  anche  attraverso  la risoluzione dei problemi di mobilita',

promuovendo  e  valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e

privati,  con  principale  intervento  finanziario  privato,  possono

essere   stipulati   appositi  accordi  di  programma,  promossi  dal

Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di

interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota

di  alloggi,  da  destinare  alla  locazione  a canone convenzionato,

stabilito secondo criteri di sostenibilita' economica, e all'edilizia

sovvenzionata,  complessivamente  non  inferiore al 60% degli alloggi

previsti  da  ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di

interventi  di  rinnovo  e  rigenerazione  urbana,  caratterizzati da

elevati  livelli  di  qualita' in termini di vivibilita', salubrita',

sicurezza  e  sostenibilita' ambientale ed energetica. Gli interventi

sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III,

Capo  III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le

seguenti modalita':

    a)  trasferimento  di diritti edificatori in favore dei promotori

degli  interventi  di  incremento  del patrimonio abitativo destinato

alla  locazione  a canone agevolato, con la possibilita' di prevedere

come  corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o

in  parte la realizzazione di unita' abitative di proprieta' pubblica

da  destinare  alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare

alla  alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui

al comma 2;

    b)  incrementi  premiali  di diritti edificatori finalizzati alla

dotazione  di  servizi,  spazi  pubblici  e  di  miglioramento  della

qualita' urbana;

    c)  provvedimenti  mirati  alla riduzione del prelievo fiscale di

pertinenza  comunale  o  degli  oneri  di  costruzione e strumenti di

incentivazione del mercato della locazione;

    d)  costituzione  di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera

a),  con  la  possibilita'  di  prevedere altresi' il conferimento al

fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli

immobili.

  6.  Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente

articolo l'alloggio  sociale,  in quanto servizio economico generale,

e'  identificato,  ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica

degli  aiuti  di  Stato,  di  cui  agli articoli 87 e 88 del Trattato

istitutivo   della   Comunita'   Europea,  come  parte  essenziale  e

integrante  della  piu'  complessiva offerta di edilizia residenziale

sociale,   che   costituisce   nel  suo  insieme  servizio  abitativo

finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

  7.  In  sede  di  attuazione  dei programmi di cui al comma 5, sono

appositamente  disciplinate  le modalita' e i termini per la verifica

periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base

al  cronoprogramma  approvato  e alle esigenze finanziarie, potendosi

conseguentemente   disporre,  in  caso  di  scostamenti,  la  diversa

allocazione  delle  risorse  finanziarie pubbliche verso modalita' di

attuazione   piu'  efficienti.  Gli  alloggi  realizzati  o  alienati

nell'ambito  delle  procedure di cui al presente articolo non possono

essere   oggetto  di  successiva  alienazione  prima  di  dieci  anni

dall'acquisto originario.

  8.  Per  la  migliore  realizzazione  dei  programmi, i comuni e le

province  possono  associarsi  ai  sensi di quanto previsto dal testo

unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267. I

programmi  integrati  di  cui al comma 5 sono dichiarati di interesse

strategico  nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di

cui  all'accordo  di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede

con  l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della

Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616  e  successive modificazioni ed

integrazioni.

  9.   Per   l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal  presente

articolo e'   istituito  un  Fondo  nello  stato  di  previsione  del

Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  nel  quale

confluiscono  le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche' di cui agli articoli 21,

21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con

modificazioni  dalla  legge  29 novembre  2007, n. 222. Gli eventuali

provvedimenti  adottati  in attuazione delle disposizioni legislative

citate  al  primo  periodo  del  presente comma, incompatibili con il

presente  articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse

di  cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159

del  2007,  ivi comprese quelle gia' trasferite alla Cassa depositi e

prestiti,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per

essere  iscritte  sul  Fondo  di cui al presente comma, negli importi

corrispondenti   agli  effetti  in  termini  di  indebitamento  netto

previsti  per  ciascun  anno  in sede di iscrizione in bilancio delle

risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

 

       

             Capo IVCasa e infrastrutture

         

                              Art. 13.

                       Misure per valorizzare

                 il patrimonio residenziale pubblico

  1.  Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il

patrimonio  degli  Istituti  autonomi  per le case popolari, comunque

denominati,   e   di   favorire  il  soddisfacimento  dei  fabbisogni

abitativi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del

presente  decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per

i   rapporti  con  le  regioni  promuovono,  in  sede  di  Conferenza

unificata,  di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997,  n.  281,  la conclusione di accordi con regioni ed enti locali

aventi  ad  oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione

degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti.

  2.  Ai  fini  della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si

tiene conto dei seguenti criteri:

    a)  determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari

in proporzione al canone di locazione;

    b)  riconoscimento  del diritto di opzione all'acquisto in favore

dell'assegnatario  unitamente  al proprio coniuge, qualora risulti in

regime  di  comunione  dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte

dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei

beni,  o,  gradatamente,  del  convivente  more  uxorio,  purche'  la

convivenza  duri  da  almeno  cinque  anni, dei figli conviventi, dei

figli non conviventi;

    c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione

di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

  3.  Nei  medesimi  accordi,  fermo quanto disposto dall'articolo 1,

comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001,  n. 410, puo' essere

prevista  la  facolta'  per  le amministrazioni regionali e locali di

stipulare  convenzioni  con  societa'  di  settore per lo svolgimento

delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.